Destinata alla tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti quali:
- Iscrizione all’albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita nelle forme di cui alla legge 415/98 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperative), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali. <bold>
Gli ingegneri ed architetti iscritti all'albo professionale ma non ad Inarcassa</bold>, perchè non in possesso dei necessari requisiti, devono applicare una maggiorazione del 2% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA e versarne l'ammontare ad Inarcassa. La maggiorazione - costituente il contributo integrativo - è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.
DOMANDA D’ISCRIZIONE
Effettuata oltre il 31.10 dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le condizioni d’iscrivibilità, comporta una sanzione del 30% dei contributi non corrisposti; se l’iscrizione avviene d’ufficio, la sanzione è del 40%; aumenta al 60% dal 1° gennaio del 5° anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni d’iscrivibilità.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
L'omissione, il ritardo oltre il 31.10 e l'infedeltà della comu-nicazione non rettificata entro il termine medesimo costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini, su comunicazione d’Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda in-frazione comporta la sospensione dall'Albo fino alla regola-rizzazione. L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31.10 comporta una sanzione di € 100, non appli-cata se i contributi si pagano entro i termini previsti e non si ritardi l’invio oltre il 31.12 dell’anno nel quale la comunicazione dev’essere prodotta. L’infedele comunicazione non seguita da rettifica, entro il 31.10, e dal pagamento dei relativi contributi comporta una sanzione del 50% dei contributi evasi, oltre gli interessi, corrispondenti ai minori importi dichiarati come reddito professionale e/o come volume d’affari ai competenti uffici fiscali. La sanzione non s’applica se il contributo evaso è in-feriore ad € 500, in tal caso sui contributi non corrisposti sono applicati solo gli interessi. S’intende infedele la comunicazione ad Inarcassa con indicato un reddito e/o un volume d’affari professionale inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti comporta, oltre gli interessi, una maggiorazione del 2% mensile, fino ad un massimo del 60% dei contributi non corrisposti nei termini.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Riguarda le irregolarità non notificata già da Inarcassa per le seguenti sanzioni:
- Ritardata presentazione della domanda d’iscrizione • L’irregolarità è sanata con invio dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti d’iscrivibilità e con, entro 60 giorni dall’invio, contestuale pagamen-to dei contributi evasi, degli interessi e delle sanzioni (30%) ridotte del 70% (9%);
- Omessa, ritardata o infedele dichiarazione • L’irregolarità è sanata con invio dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i dati corretti e con, entro 60 giorni dall’invio, contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e della sanzione (50%) ridotta del 70% (15%);
- Ritardato versamento della contribuzione • L’irregolarità è sanata con il contestuale pagamento di contri-buti evasi, interessi e della sanzione (2% mensile) ridotta del 70% (0,60% mensile fino ad un max del 18%).
Gli importi possono rateizzarsi su istanza con modalità deliberate dal CdA e accettazione del debito intero. Il non rispetto della rateazione e l’omesso versamento di almeno 3 rate, inficiano il ravvedimento ed Inarcassa procede d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Irregolarità notificate da Inarcassa. Istanza da prodursi entro 30 giorni dalla notifica dell’accertamento. Le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità:
a) iscrizione d’ufficio o domanda ritardata, sanzioni (30, 40 e 60%) ridotte del 30% (21, 28 e 42%);
b) omessa o ritardata dichiarazione, sanzione (50%) ridotta del 30% (35%);
c) infedele dichiarazione, sanzione (50%) ridotta del 30% (35%);
d) omesso versamento contributi,sanzione (2% mensile) ridotta del 30% (1,4% mensile fino ad un max del 42%).
La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona presentando istanza entro 30 giorni dalla data del provvedimento e pagando entro i 30 giorni successivi.
Se nell’ultimo decennio, ovvero dall’iscrizione se inferiore al decennio, l’associato non ha commesso infrazioni, le sanzioni ai punti b) c) e d) sono ridotte, per la sola prima volta, del 70% anziché del 30%.
Gli importi possono rateizzarsi su istanza con modalità deliberate dal CdA e accettazione del debito intero.
CREDITORE APPARENTE
Qualora l’associato dimostri (versamenti e certificazione) di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i redditi professionali e versato la contribuzione ad altro Ente di previdenza, non si applicano le sanzioni al ritardo della domanda d’iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procede al trasferimento dei contributi erroneamente versati all’altro Ente, cosiddetto Creditore apparente. Se la contribuzione dovuta ad Inarcassa è superiore a quella versata al Creditore apparente, l’associato integrerà i maggiori contributi e gli interessi ma senza sanzioni.
ATTENZIONE ALCUNE INFRAZIONI SI CUMULANO
Es. Omessa domanda iscrizione: con omessa o ritardata comunicazione dei redditi e pagamento contributi.