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Incarichi professionali e codice etico e d’onore
Egregi Colleghi, mi preme ricordare che l’iscrizione all’Albo fa sorgere in capo all’ingegnere l’obbligo di attenersi ai principi dell’etica professionale che sono finalizzati a valorizzare gli interessi della categoria nei confronti della collettività ed appare ovvio che uno dei principali interessi del “gruppo” sia individuabile nell’affermazione di compattezza e solidarietà al proprio interno. Detti principi generali dell’etica sono contenuti nel Codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri in data 1.12.2006 e adottato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 15.01.2007 e, con specifico riguardo alla materia degli incarichi, nel Codice etico e d’onore approvato dall’Assemblea generale degli iscritti in data 26/05/2011 e ratificato dal Consiglio dell’Ordine, in data 30/05/2011, con delibera n. 111105. Tra le funzioni che il Consiglio dell’Ordine è chiamato a svolgere, si distingue per particolare importanza l’attività diretta alla repressione degli abusi, delle mancanze o, comunque, dei comportamenti non conformi alle norme etiche, punibili secondo il principio della proporzionalità della pena alla infrazione commessa, con: - l'avvertimento (comunicazione scritta, consistente in una diffida dal tenere un determinato comportamento); - con la censura (provvedimento analogo al precedente, ma di maggiore gravità, rivolto in forma scritta al professionista quale intimazione di non compiere o di cessare un determinato comportamento); - con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di 6 mesi (che consiste nel divieto rivolto al professionista di svolgere l'attività professionale); - con la cancellazione dall'albo, sanzione disciplinare gravissima, giacché comporta la perdita dello status professionale e con esso della possibilità giuridica di svolgere la professione.
Ciò premesso e ritenuto che, in materia di conferimento di incarichi professionali per i lavori di interesse provinciale, le Amministrazioni comunali siano tenute, qualora non abbiano diversamente deliberato, alla applicazione delle convenzioni-tipo approvate dalla P.A.T., con la presente nota si vuole oggi fare particolare riferimento al punto 2 del già richiamato Codice etico e d’onore, che pone il divieto agli iscritti di partecipare a gare che abbiano clausole contrattuali difformi da quanto previsto dalla vigente normativa e dal Protocollo d’intesa stipulato con la Provincia Autonoma di Trento in data 17 novembre 2006.
Il Consiglio ritiene che, ad esempio, dette norme di riferimento non siano state rispettate nella gara in essere indetta dal Comune di Borgo per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva per la “realizzazione di un nuovo campo da calcio in fondo sintetico nei pressi del Centro Sportivo Comunale di Via Gozzer”: l’importo del compenso posto a base di gara è stato determinato in € 34.372,57 e, pertanto, l’incarico dovrebbe essere assegnato in forma diretta e non attraverso procedura di confronto concorrenziale.
Chiediamo pertanto la massima collaborazione da parte degli iscritti a segnalare casi non rispondenti alla convenzione in essere al Consiglio dell'Ordine, che provvederà a intraprendere le azioni più opportune.
Affidamenti incarichi di servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria
In allegato la nota dell’Ordine che, in materia di incarichi di servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria e con particolare riguardo alla determinazione del valore degli affidamenti, intende ribadire quanto recentemente emerso nel corso dell'Assemblea generale degli iscritti e nel successivo Convegno “Il regolamento di attuazione del Codice dei contratti".
Cordiali saluti Il Presidente ing. Antonio Armani
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