Il TAR per il Veneto – II^ Sezione, con sentenza n. 3630/07, con dovizia di argomentazioni ha affermato la piena equiparazione della laurea in ingegneria civile a quella in architettura e, conseguentemente, ha imposto la disapplicazione dell’art. 52 del R.D. 2537/1925 per la parte dispositiva che riserva agli architetti l’accesso alle attività sugli edifici storici tutelati, escludendo dalle stesse gli ingegneri civili.
Nelle motivazioni della sentenza il TAR afferma tra l’altro che il citato art. 52 pone per gli ingegneri civili laureati in Italia “una discriminazione ingiusta ed irragionevole, in quanto interdicendo ai cittadini italiani lo svolgimento di attività consentite a cittadini comunitari muniti del medesimo titolo professionale, si disciplinano in modo diverso situazioni identiche, senza che tale differenziazione sia oggettivamente giustificabile”.
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