COMITATO INTERPROFESSIONALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DEL TRENTINO
Commissione per la “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”
in conformità al D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494, così come modificato dal
D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Il Fascicolo è un documento che viene redatto in occasione di lavori edili o di ingegneria civile ed ha l’obiettivo di fornire informazioni utili, ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi sull’opera. E’ quindi uno strumento di sicurezza che verrà impiegato per la stesura di futuri piani di sicurezza e di coordinamento o per “governare” lavori privi di piano di sicurezza e di coordinamento.
In derivazione dalla normativa europea, il d.lgs. 494/96 e ss.mm. introduce il Fascicolo quale documentazione obbligatoria in accompagnamento all’opera o ai lavori che richiedono il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. (esclusa la manutenzione ordinaria). Tale documento deve essere predisposto in fase di progettazione da parte del coordinatore per la progettazione e deve essere aggiornato, in corso d’opera, da parte del coordinatore per l’esecuzione in relazione all’evoluzione dei lavori.
Con queste linee guida i componenti della “Commissione per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, istituita dal Comitato Interprofessionale delle professioni tecniche del Trentino, così composta:
| Brusco per.ind. Ivan |
Collegio Periti industriali |
| Cortelletti ing. Claudio |
Provincia Autonoma di Trento |
| Dal Bosco ing. Armando |
Ordine Ingegneri |
| Fracalossi geom. Giuliano |
Collegio Geometri |
| Holler geom. Paolo |
U.O.P.S.A.L. - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro |
| Piazzi arch. Maurizio |
Ordine Architetti |
| Scrinzi dott. Franco |
Ordine Geologi |
| Tartarotti dott. Massimo |
Ordine Agronomi Forestali |
hanno descritto il quadro normativo nel quale si inserisce il Fascicolo e fornito dei suggerimenti per la sua redazione.
In particolare il presente opuscolo contiene:
- la normativa che introduce l’obbligo di redazione del Fascicolo;
- i riferimenti per la redazione: “L’Allegato II al documento UE 26/05/93”;
- la funzione del Fascicolo e le norme collegate alla manutenzione delle opere;
- le linee guida per la redazione del Fascicolo;
- la gestione del Fascicolo.
L’obbligo di redazione del fascicolo è stato introdotto nel 1996 dal decreto legislativo n.494 e a tutt’oggi tale decreto rimane l’unico riferimento legislativo (con le modifiche introdotte dal d.lgs. n.528/99).
In questo paragrafo sono riportati stralci degli articoli del decreto legislativo che prevedono prescrizioni o sanzioni in riferimento al Fascicolo, e cioè che:
- introducono l’obbligo della predisposizione (vedi art.3, comma 3 e art.4, comma 1);
- definiscono i riferimenti per la redazione (vedi art.4, comma 1, lett. b);
- rinviano a successivo decreto i contenuti del fascicolo (vedi art.4, comma 3);
- definiscono quando viene preso in considerazione (vedi art.4, comma 2);
- prescrivono l’adeguamento in corso di esecuzione dei lavori (vedi art.5, comma 1, lett. b);
- sanzionano i coordinatori per violazioni alle disposizione del decreto (vedi art.21).
ART. 3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
.....
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
- nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno;
- nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II.
4. Nei casi in cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Art. 4 Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
.....
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
.....
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
.....
1-bis Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)
.....
Art. 21 Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d)
“L’ALLEGATO II AL DOCUMENTO UE 26/05/93”
Considerato che l’art.4 del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. prescrive che nella redazione del Fascicolo si deve tener conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93 si è ritenuto necessario riportare il testo integrale di tale allegato. Prima di procedere alla lettura dell’allegato II al documento UE si osserva che la terminologia utilizzata nel testo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 settembre 1996 assieme al d.lgs. n.494/96, non corrisponde a quella tecnica ricorrente, ed in particolare che:
- per “revisione” deve intendersi “ispezione” mentre per “lavori di sanatoria e di riparazione” deve intendersi “lavori di manutenzione”;
- l’espressione “compartimento” sta ad indicare componente o parte dell’opera mentre “corpi di mestiere” significa tipi di lavorazioni che possono riguardare una parte dell’opera (ad esempio sulla facciata di un edificio si possono eseguire le seguenti lavorazioni o corpi di mestiere: tinteggiatura, pulizia dei vetri, sostituzione di rivestimenti, ecc).
Preme inoltre chiarire la differenza tra le schede tipo A.1 relative ai lavori di revisione e le schede A.2 relative ai lavori di sanatoria e di riparazione. Le schede tipo A.1 si riferiscono ad ispezioni o controlli pertanto non evidenziano possibili lavorazioni sul compartimento o componente dell’opera, mentre nelle schede A.2 vengono dettagliate le diverse tipologie di lavori di manutenzione che possono essere eseguite sui vari compartimenti o parti dell’opera.
Allegato II FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL CANTIERE.
I. Introduzione.
Il coordinatore designato dal committente, nella fase di allestimento del cantiere è tenuto ad approntare un fascicolo in cui vanno registrate le caratteristiche dell'opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.
In altre parole, oltre al registro del cantiere. soggetto ad un aggiornamento permanente, vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area del cantiere, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera, purché tali lavori non facciano parte dell'elenco dei "lavori autonomi" concomitanti alla fase di apertura di un cantiere. Il "fascicolo con le caratteristiche dell'opera" (denominato nel testo "fascicolo") assumerà la forma di schede di controllo. ripartite in sezioni che potranno essere modificate a piacere dai singoli Stati membri.
II. Precisazioni sul "fascicolo".
Il "Fascicolo" comprende due capitoli:
Parte A - Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
Parte B - Equipaggiamenti in dotazione dell'opera.
Nel capitolo A - manutenzione dell'opera - si elencano sia i pericoli che eventualmente possono presentarsi nel corso di lavori successivi sia i dispositivi e/o i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
Nella parte B - equipaggiamenti in dotazione dell'opera - compare un riepilogo della documentazione tecnica a cui si aggiungono istruzioni per interventi di emergenza.
Il "controllo" viene definito compiutamente nella fase di pianificazione ed eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione del cantiere. Dopo la "consegna chiavi in mano" dell'opera il "controllo" è aggiornato dal committente, nella fattispecie tutte le modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza sono annotate nel capitolo C - dotazione.
III. Istruzioni per la redazione e la compilazione del "fascicolo".
Per la parte A - "... manutenzione dell'opera":
Per le voci corrispondenti il formulario assume la forma di schede di controllo, compilate separatamente per i lavori di revisione (parte A.1) e per i lavori di sanatoria e di riparazione (parte A.2).
Nell'intestazione della scheda è riportata la denominazione dell'opera. Generalmente tali schede di controllo si prestano non soltanto per le costruzioni di edifici ma anche per la costruzione di ponti, dighe e altre opere di ingegneria civile.
Nella parte A.1 come pure nella parte A.2 le colonne 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 sono compilate già nella fase di pianificazione, mentre la colonna 5 può esserlo anche in tale fase, previo accordo da parte del committente, ma normalmente va compilata allatto della "consegna chiavi in mano".
Le schede di controllo relative alle parti A.1 e/o A.2 differiscono unicamente nella colonna 1. Le colonne restanti conservano lo stesso titolo. Mentre nella parte A.1 - "lavori di revisione" - la colonna 1 riporta l'elenco dei vari compartimenti dell'opera, nella parte A.2 - "lavori di sanatoria e di riparazione" - vengono indicati tutti i corpi di mestiere che possono interessare in tale campo i singoli compartimenti. Questo tipo di elenco dei corpi di mestiere trova la sua logica giustificazione nella possibilità di individuare immediatamente gli eventuali rischi indotti da futuri interventi e nello stesso tempo di offrire soluzioni specifiche idonee. Contemporaneamente si ottiene un quadro di insieme più rispondente, nel senso che nella colonna 5, alle voci corrispondenti ai lavori da affidare ai singoli corpi di mestiere si affianca il nominativo delle imprese incaricate di tali lavori.
Gli elenchi riportati nella colonna 1 del presente documento sono puramente indicativi e non pretendono affatto di essere esaustivi.
Nella fase di adozione del fascicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare o di riordinare il testo della colonna 1, qualora ritengano opportuno adattarlo alle consuetudini locali. Gli elenchi della colonna 1 vanno in ogni caso preordinati.
Per la fase di pianificazione, nelle colonne 2 e 3 occorre indicare gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti indispensabili.
La colonna 4 riporta la cadenza di tali lavori.
I rischi connessi con tali lavori sono riportati nella colonna 6. Nel caso in cui i rischi indotti da lavori successivi risultino perfettamente individuati, sempre nella fase di pianificazione e di intesa con il progettista e il committente, si procederà alla definizione delle soluzioni da adottare per neutralizzare i rischi in oggetto.
Sulla base delle soluzioni adottate si dovranno dedurre idonei orientamenti e provvedimenti in materia di sicurezza, da registrare nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 7 si riportano le misure atte a neutralizzare i rischi nonché la natura degli equipaggiamenti di sicurezza, che verranno incorporati nell'edificio o diventeranno di proprietà del committente. La scelta si effettua nella fase di progettazione. Le voci principali comprendono tutte le attrezzature di proprietà attuale o potenziale del committente, facenti parte di un catalogo di interventi da adottare per determinati lavori connessi con l'acquisizione di ponteggi, montacarichi, strutture protettive di volte e vetrate, oltre ad elementi incorporati quali ballatoi, pannelli per tetti piani o ancoraggi per ponteggi.
Nella colonna 8 sono indicate le attrezzature che il committente non intende installare od acquistare, ma che sono indispensabili per prevenire i rischi derivanti da futuri lavori. Anche queste attrezzature vanno previste in fase di progettazione. In questo caso si dovrebbe elencare tutta la gamma di prodotti presenti sul mercato, per offrire al committente una scelta adeguata. Esempi di attrezzature che possono essere ordinate in locazione sono i montacarichi e le passerelle.
Anche se il committente non prevede di effettuare con i propri mezzi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella colonna 8 si registrano comunque tutte le attrezzature che, pur non essendo di proprietà del committente, si ritengono indispensabili per l'esecuzione di lavori futuri.
Si può lasciare alla ditta incaricata dei lavori la responsabilità di scegliere le attrezzature ausiliarie da adottare, purché le loro caratteristiche corrispondano ai criteri prefigurati nella colonna 8.
Considerando che il progettista è quello che meglio conosce le caratteristiche dell'opera, è preferibile affidare al medesimo la responsabilità della scelta dei provvedimenti di salvaguardia, delle attrezzature e degli elementi ausiliari nonché della registrazione diretta o indiretta nelle colonne 7 e 8. Nella colonna 5 si indicano le ditte incaricate dell'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia lo stesso committente, quest'ultimo è tenuto a registrare il nominativo del responsabile dei lavori. Questa colonna deve essere completata all'atto della "consegna chiavi in mano" dell'opera che, fin dall'inizio della sua utilizzazione rientra nel regime che ne prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si consiglia di lasciare spazio sufficiente fra le righe del testo poiché, in particolare per le colonne 5 e 8 è prevedibile che nel corso del tempo occorra portare delle modifiche.
Qualora l'opera subisca delle trasformazioni, con conseguente presenza di nuovi rischi, il responsabile di quel punto 10 della parte A sarà tenuto a registrare direttamente o indirettamente i rischi eventuali ed individuare le soluzioni atte ad eliminare tali pericoli.
Nello stesso tempo occorre registrare le modifiche apportate all'opera nella parte C - ". . ." - dotazione".
Tale è la procedura da seguire per garantire un aggiornamento permanente del "fascicolo".
Parte B - "dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione dell'opera". Anche questa parte assume la forma di schede di controllo. Come nella parte B nell'intestazione figura la denominazione dell'opera.
Le colonne 1, 2, 3 e 4 sono compilate nella fase di progettazione e di esecuzione, mentre la colonna 6 è riservata alla registrazione di modifiche apportate nel corso della fase di esecuzione e della durata di vita dell'opera.
La colonna 1 va redatta con uno schema prefissato. Nel presente documento ad esempio compare una classificazione anche se non esaustiva. È lasciata ai singoli Stati membri la facoltà di modificare il testo della colonna 1 all'atto dell'adozione del fascicolo che tuttavia deve essere confermata in modo tale da riportare chiaramente tutte le documentazioni che interessano l'opera.
Nelle colonne 2 e 3 vanno spuntate le voci relative ai documenti effettivamente disponibili per l'opera. Qualora tali documenti non siano disponibili, occorre apporre una crocetta nella colonna 3. A questo punto esistono due possibilità. Qualora l'opera non sia corredata di tali dispositivi, occorre indicare "mancante" nella colonna 6, se invece tali dispositivi sono disponibili, ma mancano le corrispettive documentazioni, occorre indicare nella colonna 6 la voce "non disponibile".
Se si spunta la colonna 2, alla stessa altezza va registrato nella colonna 4 il numero del progetto o di repertorio e nella colonna 5 la località in cui si possono ritrovare le documentazioni sulla dotazione del cantiere.
In caso di dislocazione o di trasformazione delle attrezzature, le documentazioni vanno citate nella colonna 4 e il luogo in cui sono conservate nella colonna 5. Nella colonna 6 è registrata la data delle modifiche con eventuali osservazioni.
Considerando che durante la durata di vita di un'opera in tutti i compartimenti possono verificarsi delle modifiche, è consigliabile prevedere spazio sufficiente per la registrazione.
IV Manutenzione dell'opera
IV A.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera ............................Revisione
scarica la tabella
IV. A. 2 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera:
lavori di sanatoria e di riparazione
scarica la tabella
IV. D. 2 Dati relativi agli equipaggiamenti in dotazione all'opera:
scarica la tabella
Prima di proporre una metodologia di redazione del Fascicolo è necessario chiarire tre aspetti:
- la funzione del Fascicolo;
- che il Fascicolo è complementare al programma di manutenzione introdotto dalla normativa sui lavori - pubblici;
- il Fascicolo del d.lgs. 494 è diverso dal “Fascicolo o Libretto del fabbricato” oggetto di più progetti di legge. Questi progetti di legge sono nati in seguito a crolli di stabili, a Roma nel 1998 e a Foggia nel 2000, con lo scopo di promuovere l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza degli edifici pubblici e privati ed il loro mantenimento obbligatorio in condizioni di sicurezza mediante un insieme sistematico e programmato di interventi manutentori e di verifiche della stabilità degli edifici. A tutt’oggi però non vi è ancora una norma che prescrive la redazione del “Fascicolo o Libretto del fabbricato” in quanto la sua istituzione non ha ottenuto il consenso di tutte le associazioni interessate, soprattutto per l’aggravio di costi che esso comporta sulla proprietà.
Come accennato nel primo paragrafo il Fascicolo ha l’obiettivo di fornire informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi che eseguiranno gli eventuali lavori successivi sull’opera, e cioè in occasione di lavori di manutenzione dell’opera. Sarà quindi cura del coordinatore fornire al committente copia del Fascicolo affinché questo possa:
- consultarlo prima di effettuare lavori di manutenzione;
- eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio.
Il programma di manutenzione, previsto obbligatoriamente solo dalla normativa nazionale sui lavori pubblici, cioè la legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 è una componente del Piano di manutenzione dell’opera definito dettagliatamente dall’art.40 del D.P.R. 554/99 riportato di seguito.
In provincia di Trento, nei lavori pubblici, il Piano di manutenzione dell’opera non è un elaborato facente parte integrante del progetto esecutivo in quanto non è compreso tra i documenti riportati negli allegati A, B, e C del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n.12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. n.26/93 concernente norme in materia di lavori pubblici). Ne consegue che la sua redazione rimane una facoltà delle amministrazioni committenti.
Di seguito si riportano alcune parti di articoli della L. n.109/94 e ss.mm. e del D.P.R. 554/99 relative alla manutenzione dell’opera, con il fine di mettere in evidenza che la programmazione della manutenzione:
- punta a mantenere la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico dell’opera;
- non ha il fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori come il Fascicolo;
- èpropedeutica alla redazione del Fascicolo in quanto a seconda del tipo di intervento di manutenzione da effettuare vanno individuate le misure di sicurezza e di salute da attuare;
- compete al progettista e al direttore dei lavori e non ai coordinatori per la sicurezza.
LEGGE N. 109/94 e ss.mm. (Merloni ter)
Art. 16 Attività di progettazione
5.…..Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
D.P.R. 21/12/99 n.554/99
Art.7. Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Art. 15 Disposizioni preliminari
1.La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
…..
3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.
…..
8. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
Art. 35 Documenti componenti il progetto esecutivo
1……Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a)relazione generale;
b)relazioni specialistiche;
c)elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d)calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e)piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f)piani di sicurezza e di coordinamento;
g)computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h)cronoprogramma ;
i)elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l)quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
m)schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Art. 37 Relazioni specialistiche
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
Art. 40 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
…..
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del Direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
Art. 124 Direttore dei lavori
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
Nel formulare la proposta che segue si è tenuto conto sia dell’allegato II al documento UE del 26 maggio 1993 che dello schema di decreto sui contenuti del Fascicolo previsto dall’art.4 comma 3 del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. (non sono noti i tempi per la pubblicazione).
Preliminarmente alla stesura del Fascicolo il coordinatore per la progettazione dovrà richiedere al proprietario e al progettista dell’opera:
- il piano di manutenzione, se disponibile;
- l’elenco degli elaborati tecnici relativi all’opera, cioè il titolo di tutte le tavole e le relazioni relative all’architettura, alle strutture e agli impianti dell’opera, con riferimento anche a precedenti interventi. Ad esempio se il coordinatore è stato incaricato di redigere il Fascicolo per un intervento di manutenzione straordinaria di un edificio costruito ante d.lgs 494 è opportuno che richieda al proprietario di visionare gli elaborati del progetto originale per citarli nell’Elenco degli elaborati tecnici in quanto potrebbero essere utili ai fini della sicurezza in caso di interventi successivi.
L’importanza del Piano di manutenzione, ai fini della stesura del Fascicolo, sta nella definizione di un programma di manutenzione con la previsione temporale dei controlli e degli interventi da eseguire.
Il soggetto titolato a definire un programma temporale degli interventi di manutenzione è il progettista cioè colui che conosce meglio di ogni altro l’opera che si va a costruire e colui che ha effettuato le scelte e predisposto le relative voci di capitolato. Infatti la cadenza dei controlli e degli interventi è influenzata dai seguenti elementi:
- la conoscenza delle caratteristiche (fisiche e chimiche) dei materiali impiegati;
- la conoscenza di come variano le caratteristiche e quindi le prestazioni dei materiali impiegati nel tempo a seconda delle caratteristiche dell’ambiente, del loro utilizzo, delle modalità applicative e dei criteri di progettazione;
- i valori prestazionali minimi accettabili in funzione delle norme specifiche del singolo materiale.
Considerato inoltre che la realizzazione di un’opera può subire delle modifiche rispetto al progetto e che tali modifiche devono essere sottoposte all’approvazione del direttore dei lavori gli eventuali aggiornamenti del programma di manutenzione spettano per competenza al direttore dei lavori.
A conferma di quanto sopra la L. n.109/94 e ss.mm. all’art.16 comma 5 prevede che il Piano di manutenzione dell’opera, da redigersi secondo le modalità e i contenuti stabiliti dal relativo regolamento, sia parte integrante del progetto esecutivo e cioè faccia parte delle attività del progettista dell’opera. In particolare poi l’art.40 del D.P.R. n.554/99 (Regolamento della L. n.109/94) ribadisce che il Piano di manutenzione dell’opera (costituito dal manuale d’uso, dal manuale di manutenzione e dal programma di manutenzione) è un documento complementare del progetto esecutivo e che spetta al direttore dei lavori la verifica della validità e gli eventuali aggiornamenti in funzione dei problemi emersi durante i lavori.
Considerato quanto sopra, la Commissione interprofessionale suggerisce di redigere il Fascicolo si dividerà in tre parti:
- DESCRIZIONE DELL’OPERA
- ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL’OPERA
- RISCHI POTENZIALI E MISURE DI SICUREZZA
La funzione di questa parte del Fascicolo è quella di “fotografare” l’intervento eseguito in occasione della redazione del Fascicolo e di consentire l’individuazione dei soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dei lavori per poter disporre di dati e di eventuali testimonianze utili ai fini della sicurezza.
Dati da riportare:
- natura/titolo dei lavori;
- indirizzo dell’opera;
- descrizione dei lavori;
- durata dei lavori;
- nominativi ed indirizzo di:
- committente;
- responsabile dei lavori;
- progettisti, coordinatori per la sicurezza, direttore dei lavori, collaboratori del direttore dei lavori (direttori operativi e ispettori di cantiere nel caso di lavori pubblici);
- imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
- direttore tecnico e capocantiere.
- aggiornamenti eseguiti ed in che data.
La funzione di questa parte del Fascicolo è quella di elencare i documenti tecnici dell’opera e di indicare dove sono custoditi. Tra essi figureranno gli elaborati progettuali, le eventuali indagini preliminari e la documentazione fotografica.
Nel caso di lavori su opere esistenti si suggerisce di riportare in questa parte del Fascicolo il richiamo a eventuali precedenti Fascicoli e l’elenco degli elaborati tecnici realizzati in occasione di interventi ante d.lgs. 494.
Le informazioni potranno essere raccolte in una tabella tipo quella che segue:
Tabella A: Documentazione tecnica
| TITOLO DELL’ELEBORATO |
DATA DELL’ELEBORATO |
NOME DEL PROGETTISTA |
COLLOCAZIONE DELL’ELABORATO |
OSSERVAZIONI |
| Pianta armature 1° solaio a quota +2.80 |
23 gennaio 2000 |
Ing. Giulio Cesare |
Proprietario e Ufficio genio Civile di TRENTO in piazza Vittoria |
Solaio in latero cemento |
| Allacciamento fognature |
3 maggio 2000 |
Geom. Martina Franca |
Proprietario e Comune di Trento |
Tubo da 160 mm |
In fase di esecuzione e soprattutto a lavori ultimati questa parte del fascicolo sarà aggiornata inserendo l’elenco di:
- disegni costruttivi;
- raccolte fotografiche;
- dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’art.4, comma 1 del D.P.R. n.425/1994, che le opere realizzate sono conformi al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati ai sensi dell’art.9 della Legge n.46/90, per:
- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.
- certificati di collaudo (statico ed eventualmente degli impianti).
Poiché la gestione dei documenti di cui sopra non spetta al coordinatore per l’esecuzione ne dovrà essere richiesto l’elenco al proprietario e al direttore dei lavori.
La funzione di questa parte del Fascicolo è quella di evidenziare i rischi potenziali e le misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie per ogni intervento successivo sull’opera oggetto dell’intervento.
Il fascicolo dovrà riportare i rischi potenziali relativi al contesto del luogo di lavoro (esempio: rischio di caduta dall’alto per lavori in copertura e in facciata) e non i rischi intrinseci alle attività lavorative che saranno invece analizzati sui POS delle singole imprese.
Questa parte del Fascicolo potrà essere costituita da:
- una scheda tecnica per ogni attrezzatura di sicurezza in esercizio che il coordinatore farà predisporre in opera;
- una tabella ove il committente possa indicare gli interventi che ha eseguito (o fatto eseguire) sulle attrezzature di sicurezza in esercizio;
- una tabella dedicata ai rischi potenziali presenti in occasione di lavori di manutenzione e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.
La scheda tecnica relativa alle attrezzature di sicurezza in esercizio dovrà riportare:
- la descrizione dell’attrezzatura di sicurezza prevista in esercizio;
- il riferimento ad un elaborato grafico e/o una fotografia che la rappresenti e la localizzi;
- le modalità e i limiti di utilizzo (ad esempio per un tassello il carico massimo che può portare nelle varie direzioni);
- la cadenza della manutenzione;
- la tipologia degli interventi di manutenzione e le modalità d’accesso al luogo dove è posizionata l’attrezzatura;
- i rischi potenziali nell’effettuare la manutenzione;
- le misure di sicurezza da attuare durante la manutenzione delle attrezzature di sicurezza.
La tabella in cui il committente riporterà gli interventi di controllo e manutenzione che ha eseguito sulle attrezzature di sicurezza in esercizio potrà avere la seguente forma:
Tabella B: Controllo e manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio
| ATTREZZATURA DI SICUREZZA IN ESERCIZIO |
DATA DELL’INTERVENTO |
DITTA CHE HA ESEGUITO L’INTERVENTO |
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO |
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Per quanto riguarda la l’analisi dei rischi potenziali presenti in occasione di lavori di manutenzione e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare si propone una rappresentazione tabellare (vedi tabella C) ove:
- in colonna 1 sono riportate le componenti dell’opera e per ogni componente un elenco delle possibili lavorazioni di manutenzione che possono essere eseguite. Se il progettista ha redatto il Piano di manutenzione si farà riferimento ad esso, altrimenti il coordinatore per la progettazione specificherà che l’elenco delle lavorazioni riportato non deve intendersi esaustivo;
- in colonna 2 sono riportate le cadenza degli interventi di manutenzione. Tali cadenze saranno riprese dal Piano di manutenzione, se presente, altrimenti sarà facoltà del coordinatore dare dalle indicazioni in merito;
- in colonna 3 sono indicate le ditte incaricate della manutenzione. Di norma in fase di progettazione non si conosce chi effettuerà la manutenzione pertanto questa colonna rimarrà nella generalità dei casi in bianco. Se l’appalto per l’esecuzione dei lavori comprende anche la manutenzione delle opere il coordinatore per l’esecuzione delle opere compilerà questa colonna;
- in colonna 4 sono indicati i rischi potenziali che saranno individuati considerando i seguenti elementi: accesso al luogo di lavoro, sicurezza del luogo stesso, impianti di alimentazione e di scarico, movimentazione dei materiali e delle attrezzature di lavoro, igiene del luogo di lavoro e interferenze presenti;
- in colonna 5 sono riportate le attrezzature di sicurezza in esercizio descritte nelle schede specifiche in relazione ai rischi individuati in colonna 4;
- in colonna 6 sono riportati i dispositivi ausiliari che dovranno essere utilizzati per eseguire in sicurezza i lavori (i dispositivi indicati saranno di riferimento per gli interventi a breve termine in quanto con il passare del tempo la produzione di nuove attrezzature potrà comportare l’uso di dispositivi ausiliari diversi da quelli indicati).
Tabella C: Rischi potenziali e misure di sicurezza negli interventi di manutenzione
| Parti dell’opera e tipologie di lavorazioni |
Cadenza |
Ditta incaricata |
Rischi potenziali |
Attrezzature di sicurezza in esercizio |
Dispositivi ausiliari |
Osservazioni |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| TETTI PIANI |
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| impermeabilizzazione |
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| lavori da lattoniere |
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| pulizia |
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| impianti elettrici |
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| impianto parafulmine |
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| tinteggiatura |
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Il Fascicolo deve essere consegnato e illustrato dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori. Il coordinatore deve cioè spiegare come e quando utilizzare il Fascicolo. In particolare verrà spiegato al committente o al responsabile dei lavori che:
- dovrà eseguire la manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio secondo la cadenza stabilita dalle schede specifiche del Fascicolo;
- in occasione di ogni intervento di controllo o di manutenzione delle attrezzature di sicurezza in esercizio dovrà scrivere sul Fascicolo la tipologia e la data dell’intervento eseguito;
- dovrà consegnare copia del Fascicolo alle imprese e/o ai lavoratori autonomi a cui affiderà lavori di manutenzione;
- è un utile riferimento per la ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera;
- se l’immobile verrà ceduto a nuovo proprietario dovrà essere trasferito anche il Fascicolo.