COMITATO INTERPROFESSIONALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE DEL TRENTINO
Commissione per la "Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili"
Linee guida per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, conforme al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
La "Commissione per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili" istituita dal Comitato Interprofessionale delle professioni tecniche del Trentino, composta dai Signori:
- Bortolotti arch. Roberto - Ordine Architetti
- Dal Bosco ing. Armando - Ordine Ingegneri
- Fracalossi geom. Giuliano - Collegio Geometri
- Holler geom. Paolo - A.P.S.S. - Unità Operativa Prevenzione Infortuni
- Paissan p.i. Maurizio - Collegio Periti industriali
- Scrinzi dott. Franco - Ordine geologi
- Tartarotti dott. Massimo - Ordine Agronomi Forestali
ritiene opportuno comunicare sui Bollettini dei vari Ordini e Collegi il risultato del lavoro relativo all’analisi dei contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’ art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Il presente lavoro nasce innanzitutto dalla volontà di colmare il ritardo nella pubblicazione del regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri edili in attuazione dell’ art. 31, comma 1 della legge n. 109/94 e successive modifiche e dell’art. 22, comma 1 del decreto legislativo 528/99 di modifica del decreto legislativo n. 494/96.
In secondo luogo l’esigenza avvertita da tutti i professionisti di avere indicazioni operative a supporto del Piano di sicurezza e coordinamento, nonché uno strumento condiviso fra i diversi soggetti chiamati ad operare nei cantieri (Coordinatori e Servizio Ispettivo), ha indotto la Commissione a porre fra gli obiettivi da perseguire proprio quello relativo all’analisi dei contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento oggetto del presente documento.
Il presente lavoro pur non avendo la pretesa di essere esaustivo è comunque frutto del lavoro di confronto di varie esperienze e di sintesi legislativa nazionale e regionale.
La norma che regola la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) è contenuta nell’ art. 12 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, recita testualmente:
- Il piano contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- viabilità principale di cantiere;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- misure per assicurare la stabilità della volta nei lavori in galleria;
- misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
- Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
- I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
- I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
- L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Il Coordinatore per la progettazione, nella redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), deve attenersi scrupolosamente al contenuto di questo articolo.
Infine è opportuno chiarire in premessa le competenze nella redazione dei vari elaborati che devono essere depositati in cantiere, in relazione alla complessità dell’opera:
(Tabella da "IL SOLE - 24 ORE" n. 23/2000 - pagina 25)
| Documento |
Norme di riferimento |
Competenza |
| Progetto ponteggi metallici (superiori a 20 m o difformi dagli schemi tipo) |
DPR 7.1.1956, n. 164. art. 32 |
Impresa |
| Progetto armature provvisorie grandi opere |
DPR 7.1.1956, n. 164. art. 64 |
Impresa |
| Programma di importanti ed estese demolizioni |
DPR 7.1.1956, n. 164. art. 72 |
Impresa |
| Descrizione sommaria dei lavori in sotterraneo |
DPR 20.3.1956. n. 7 |
Impresa |
| Piano antinfortunistico per getti di cls con tecnologia a tunnel |
C.M.Lav. 19.3.80, n. 15 |
Impresa |
| Piano antinfortunistico produzione e montaggio elementi in c.a. e c.a.p. |
C.M.Lav. 20.1.1982, n. 13 |
Impresa |
| Servizio di coordinamento aziendale della contemporanea movimentazione dei carichi con apparecchi interferenti di più impresa |
C.M.Lav. 12.1.1984, n.22856/PR-I |
Impresa |
| Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori |
Legge 19.3.1990, n. 55, art. 18.c.8 |
Impresa |
| Piano dei lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto |
D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, art.34 |
Impresa |
| Programmazione della valutazione del rischio di esposizione al rumore |
D.Lgs. 15.8.1991, n. 277, artt. 40 e 41 |
Impresa |
| Piano di manutenzione dell’opera |
Legge 11.2.1994, n. 109, art. 16.c.5 DPR 21.12.1999, n. 554, art. 40 |
Progettista |
| Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento |
Legge 11.2.1994, n. 109, art. 31.c.1 e successive modifiche |
Impresa |
| Piano operativo di sicurezza (POS) |
Legge 11.2.1994, n. 109, art. 31.c.1 e successive modifiche,Art.9 |
Impresa |
| Documento di sicurezza (programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza |
D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, art. 4 |
Impresa |
| Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) |
D.Lgs. 14.8.1996, n. 494, art. 4, c. 1, lett. a) |
Coordinatore progettazione |
| Fascicolo per la Prevenzione e protezione dai rischi |
D.Lgs. 14.8.1996, n. 494, art. 4, c. 1, lett. b) |
Coordinatore progettazione |
| Valutazione dell’esposizione quotidiana personale al rumore |
D.Lgs. 14.8.1996, n. 494, art. 16 |
Impresa |
| Documento di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterraneo |
D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, art. 6 |
Impresa |
| Libretto del fabbricato |
All’esame del Parlamento |
Proprietario, amministratore, ecc. |
Documentazione da tenere in cantiere:
- Notifica preliminare (deve essere esposta)
- Copia del PSC - Piano di sicurezza e di coordinamento (con eventuali integrazioni)
- POS - Piano operativo di sicurezza (per ogni impresa esecutrice - Appaltatori ed eventuali Subappaltatori)
- Programma dei lavori di demolizione (a cura dell’Impresa interessata, art. 72/164)
- Libro paga e matricola o documenti equipollenti (libro presenze)
- Libretto degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, completo di verbale dell’ultima verifica periodica effettuata
- Copia di richiesta all’ISPESL della omologazione degli apparecchi di sollevamento o notifica allo stesso dell’utilizzo se la macchina è marcata CE
- Copia notificazione all’UOPI di spostamento per utilizzo di apparecchi di sollevamento con eventuale richiesta di verifica annuale
- Certificazione dell’eventuale radiocomando della gru e richiesta all’UOPI di verifica straordinaria
- Copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere, redatto da ditta installatrice abilitata
- Copia della denuncia di impianto di messa a terra (modello B. spedito all’ISPESL entro 30 giorni dalla messa in funzione dell’impianto), vidimata dall’ISPESL o completa di R.R. di inoltro
- Copia della denuncia di impianto a protezione delle scariche atmosferiche (modello A, spedito all’ISPESL, entro 30 giorni dalla messa in funzione dell’impianto), vidimata dall’ISPESL o completa di R.R. di inoltro. Certificazione in caso di installazioni autoprotette
- Autorizzazione ministeriale all’uso di ponteggi metallici
- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio di altezza superiore a m 20 o eseguito fuori dagli schemi di montaggio previsti dal libretto, firmato da ingegnere o architetto abilitati
- Eventuali fogli di prescrizione degli organi di vigilanza
Documentazione che, pur non necessariamente presente in cantiere, deve essere prontamente reperibile.
- Registro infortuni
- Registro vaccinazione antitetanica
- Registro delle visite ed elenco accertamenti sanitari periodici
- Giudizi di idoneità dei lavoratori (medico competente)
- Libretto dei recipienti a pressione aventi capacità superiore a 25 litri, nonché istruzioni del fabbricante per l’uso di recipienti saldati soggetti ad una pressione interna relativa o superiore a 0,50 bar
- Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, solventi, disarmanti, additivi, ecc.)
- Copia dei rapporto di valutazione del rumore
- Libretti di uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature utilizzate
Riportiamo integralmente quanto indicato, su questo argomento, dal "Coordinamento delle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano".
Ai fini dell’efficacia preventiva, il PSC deve, quanto meno, essere:
- specifico per ogni singola opera;
- leggibile (e quindi comprensibile), dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza( RLS);
- realizzabile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole imprese e dai lavoratori autonomi;
- controllabile in ogni momento.
Dal punto di vista tecnico, il PSC deve inoltre risultare:
- integrato con le scelte progettuali;
- articolato per fasi lavorative; la suddivisione dell’opera in fasi di lavoro permette infatti di individuare più facilmente:
- i rischi specifici e reali in quel contesto;
- i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti;
- le modalità di eliminare o ridurre i rischi;
- quali soggetti abbiano in carico i suddetti obblighi di sicurezza;
- la stima dei costi di sicurezza;
- sufficientemente analitico da individuare le tecnologie, le attrezzature, gli apprestamenti, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per l’intera durata dei lavori;
- utilizzabile dalle imprese per integrare l’addestramento dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’ opera.
Il PSC non deve dunque essere un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore, né una raccolta sulle leggi della sicurezza, il PSC deve invece affrontare, per ogni fase operativa, in maniera prioritaria i rischi più rilevanti e le situazioni più critiche realmente presenti, trovando delle soluzioni realizzabili nel campo delle procedure esecutive, delle attrezzature e del coordinamento.
Per essere realmente utile deve poi essere comprensibile dai soggetti cui è rivolto, ricorrendo a soluzioni quali:
- l’utilizzo di disegni ed indicazioni tecniche operative. Va predisposta una planimetria dell’area di cantiere con la disposizione dei vari spazi, la dislocazione delle attrezzature e degli apprestamenti; ove richiesto dalla complessità dell’opera, la planimetria è riproposta in ogni fase di lavoro. Vanno previste eventuali sezioni significative dell’opera con indicazione degli apprestamenti necessari;
- la possibilità di dividerlo in schede specifiche ad uso delle singole imprese interessate che, pur avendo preso visione dell’intero PSC, consulteranno operativamente solo la parte di competenza.
In definitiva, il PSC fa parte integrante del contratto di appalto tra Committente e Impresa/e incaricata/e e va perciò sottoscritto da tutte le parti contraenti, comprese le eventuali imprese e lavoratori autonomi individuati successivamente. Inoltre, per presa visione, è opportuno venga richiesta la firma del Direttore lavori e del/i RSL, ove presenti.
In relazione al comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, entrato in vigore il 19 aprile 2000, qui di seguito vengono elencati i contenuti minimi del PSC, evidenziando che il coordinatore per la progettazione dovrà fare analisi specifiche, per fasi di lavoro, in relazione ai lavori previsti.
Indicare la tipologia della recinzione in relazione ai luoghi ed alle caratteristiche delle opere previste, eventuale occupazione di suolo pubblico, presenza di traffico, situazioni meteo particolari, quali zone ventose, neve, ecc. La recinzione dovrà presentare sufficiente stabilità al ribaltamento e l’impresa dovrà tenerla in manutenzione, come tutte le altre opere provvisionali.
Nel caso di lavori su strade od in prossimità delle stesse, indicare la segnaletica da esporre (Nuovo codice della strada e suo Regolamento) ed eventualmente il posizionamento di new-jersey eventualmente in c.a. o in plastica riempiti di acqua, ecc.
In relazione alla tipologia dei lavori previsti segnalare l’eventuale pericolo di:
- caduta sassi, smottamenti, ecc.
- presenza di residuati bellici inesplosi. In tal caso sarà necessario indicare il tipo di bonifica che si intende attuare, in relazione alla profondità degli scavi. alle eventuali perforazioni (micropali, pali trivellati, ecc.) ed alle rispettive zone del cantiere. Sarà utile allegare una planimetria del cantiere indicando le aree e le profondità delle ricerche previste
- rischio biologico per interventi su fognature, depuratori e quant’altro
- rischio da animali ed insetti
- presenza traffico stradale
- presenza di industrie a rischio
- interferenza della gru di cantieri con altre gru installate in cantieri limitrofi, con alberi, con edifici e quant’altro
- rumori
- improvvise piene di torrenti per temporali, per presenza di centrali idroelettriche, ecc.
Fondamentale ai fini di una razionale e sicura esecuzione dei lavori è l'organizzazione del cantiere esterno. Tale problema deve essere risolto con perizia, oculatezza e con una profonda conoscenza della zona dove dovranno sorgere gli impianti esterni e i baraccamenti del cantiere.
Infatti, accanto ad una razionale distribuzione degli impianti, atta a facilitare ed a rendere sicuri i movimenti e i trasporti dei materiali e delle energie, di estrema importanza è, soprattutto in alta montagna, la localizzazione dei baraccamenti per prevenire possibili calamità naturali.
Una delle calamità naturali da prevenire in alta montagna è la valanga, costituita da una massa di neve instabile che si distacca improvvisamente dal pendio per cause accidentali (vento, cambiamento di temperatura, spari, ecc.).
Altro pericolo è quello di frane o distacchi di terreno dalla montagna che possono investire i baraccamenti a valle.
Pertanto, prima di procedere alla sistemazione del cantiere è necessario assumere precise informazione sulla natura del terreno ed eventualmente adottare le opportune misure preventive (es. barriere antivalanga).
Per quanto riguarda il pericolo di improvvisa alluvione è da tener presente che i baraccamenti non devono sorgere in prossimità delle aree golenali o di espansione di corsi d'acqua aventi carattere torrentizio e soggetti ad improvvise piene.
In relazione al numero dei lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere, alla durata dei lavori, al genere di lavori previsti, fare riferimento alla normativa vigente (artt. 36/303, 33/626, 47/303, ecc.).
In ogni caso in cantiere devono essere presenti servizi igienici in numero adeguato (all’incirca n. 1 doccia, n. 1 lavandino ogni cinque persone e n. 1 wc ogni 10 - 15 persone e sopra le 10 persone separati per sesso).
Nel caso di lavori di breve durata o lavori particolari, quali strade, acquedotti, fognature, ecc. non concentrati in aree delimitate, dove è ragionevolmente impossibile installare servizi igienici, si dovrà prescrivere all’ appaltatore di convenzionarsi con locali pubblici della zona, affinché il personale possa utilizzare i servizi igienici.
Allegare al piano le planimetrie dei sottoservizi e delle linee elettriche aeree, rilevando dette strutture presso i concessionari e prescrivere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, di far segnalare sul posto dai concessionari stessi i loro sottoservizi, anche in relazione alle eventuali modifiche intervenute nell’intervallo di tempo fra la stesura del PSC e l’esecuzione dei lavori.
Si sottolinea che è vietato eseguire lavori a distanza inferiore a 5 m da linee elettriche aeree, a meno che siano installate idonee barriere o altri accorgimenti che impediscano l'avvicinamento oltre tale limite. Nella valutazione della distanza si devono considerare anche gli ingombri dei carichi ed il loro movimento (art. 11 DPR 164/56).
Indicare se esistono limitazioni alla viabilità di accesso esterno al cantiere, quali portata delle strade (presenza di muri a secco, ecc.), loro larghezza, curvature, sottopassi, portata dei ponti ed ogni altra notizia utile a rendere sicura la viabilità.
Se del caso indicare anche quali interventi propedeutici si intendono attuare su questo argomento, che possono essere interventi di realizzazione di nuove strade, di manutenzione straordinaria della viabilità e/o impiego di mezzi di trasporto idonei e materiali adatti alle limitazioni presenti.
In relazione all’importanza dell’opera prevista, indicare sulla planimetria dell’area di cantiere, le vie di transito dei mezzi, le aree di sosta, quelle di deposito, ecc. Indicare anche eventuale asfaltatura provvisoria, cartelli di limiti di velocità, senso di marcia, attenzione uscita autocarri (sulla strada esterna, ecc.).
Indicare se esiste la possibilità di allacciamento alle reti esistenti
- dell’impianto elettrico dell’azienda distributrice
- dell’acquedotto
- della fognatura.
In ogni caso l’impresa esecutrice potrà proporre al coordinatore per l’esecuzione soluzioni alternative (esempio: utilizzo di gruppo elettrogeno, installazione di serbatoi di acqua per usi industriali, fosse imhof, ecc.).
In presenza di impianto di terra esistente specificare che detto impianto potrà essere utilizzato solo dopo verifica da parte dell’installatore abilitato.
Per il restante ribadire nel piano quanto segue:
L’Appaltatore dovrà richiedere al concessionario (ENEL o Aziende elettriche competenti per territorio) la "fornitura provvisoria di cantiere" per una potenza adeguata alle esigenze del cantiere.
In sede di progetto si potrà inoltre prevedere che l’energia elettrica possa anche essere fornita da un gruppo elettrogeno di piccola potenza (circa 5 kW) di proprietà dell’Appaltatore (o dei suoi Subappaltatori), il quale deve essere provvisto di adeguata protezione contro i sovraccarichi (CEI 17-13; CEI 64-8/7.04; art. 267/547), oltre che contenere un interruttore differenziale (IdN = 0,03 A) per ogni presa.
Nel caso di gruppi elettrogeni di potenze superiori, è necessario specificare che dovranno essere certificati dall’installatore (dichiarazione di conformità e Modello B).
Realizzazione dell’impianto.
L’Appaltatore deve affidare la realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere ad installatore abilitato che lo esegue secondo la regola dell’arte (L. 46/90 - CEI 64/17 - 2000/02 Prima edizione - Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri).
Prima della messa in esercizio dell’impianto elettrico del cantiere la ditta abilitata che ha realizzato l’impianto dovrà compiere la verifica dell’impianto di messa a terra, redigendo un documento in cui siano riportati i valori di resistenza di terra (art. 328/547 e art. 11 DM 12/09/1959).
L’installatore abilitato, a fine lavori, rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola di arte integrata dagli allegati previsti (relazione sulla tipologia dei materiali impiegati, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ecc.), conformemente all’art. 9, L. 46/90.
La responsabilità dell’installatore decade per carenza di manutenzione o per eventuali interventi sull’impianto elettrico eseguiti dall’installatore non abilitato (DM 20.2.92, n. 49).
L’installatore compila, per quanto di sua competenza, il modello B, che completato e firmato dall’ utilizzatore, deve essere inviato, in duplice copia, unitamente alla domanda di omologazione, entro 30 giorni dalla data di messa in servizio dell’impianto, alla sede ISPESL di Bolzano.
Le verifiche periodiche successive saranno compiute biennalmente a cura dei tecnici dell’UOPI e comunque l’utilizzatore dovrà richiedere la verifica periodica allo scadere dei due anni.
Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o relazione tecnica, a firma di un professionista, secondo la norma CEI 81-1 e successive modifiche, per le strutture metalliche autoprotette e che non si collegheranno all’impianto contro le scariche atmosferiche (calcolo di autoprotezione delle struttura).
Entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori l’Appaltatore deve essere presentata la denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, se necessario, al Dipartimento ISPESL competente per territorio (art. 328/547, art. 3 DM 12/09/1959, DI 519/93).
Tale denuncia comprende:
- il modello A;
- domanda di omologazione
- relazione tecnica, a firma di un professionista, secondo la norma CEI 81-1 e successive modifiche, per le strutture metalliche autoprotette e che non si collegheranno all’impianto contro le scariche atmosferiche (calcolo di autoprotezione della struttura).
Questi documenti devono essere completati in ogni loro parte e firmati dal datore di lavoro.
La denuncia dovrà essere presentata in duplice copia dall’Appaltatore all’ISPESL di Bolzano. Una copia verrà restituita all’utente per ricevuta e dovrà essere conservata in cantiere per essere esibita agli ispettori degli organi di vigilanza preposti ai controlli.
Una volta esaminata tutta la documentazione l’ISPESL invierà un tecnico per verificare la rispondenza dell’impianto alla documentazione (prima verifica).
Le verifiche periodiche successive saranno compiute biennalmente a cura dei tecnici dell’UOPI, a seguito di richiesta da parte dell’utilizzatore.
I verbali di verifica dovranno essere sempre conservati in cantiere.
In riferimento alla relazione geologica ed al sito, si dovranno indicare le modalità di scavo e le opere provvisionali contro il seppellimento e/o franamento.
Per considerare le modalità di scavo si deve essere in possesso dei parametri geologico-geotecnici dei terreni interessati all’intervento. Tali dati possono essere reperiti nella relazione Geologica - Geotecnica - Idrogeologica. Tale Relazione deve riportare, oltre ai parametri geotecnici anche l’altezza ammissibile di scavo libero o in alternativa le modalità o gli interventi per l’esecuzione. I riferimenti normativi, ai quali le Relazioni appena ricordate devono attenersi e che disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, sono:
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- D.M. LL.PP. 11.03.1988
Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988 (G.U. 1-6-1988, n. 127 suppl.)
NORME TECNICHE RIGUARDANTI LE INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITA DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI E LE PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE E DELLE OPERE DI FONDAZIONE
- Circ. LL.PP. 24-09-1988 - Circolare Ministero Lavori Pubblici, 24 settembre 1988, n. 30483 (Pres. Cons. Superiore - servizio Tecnico Centrale)
Tali riferimenti normativi sono riferimento dei piani di gestione del territorio, quali:
- P.R.G. - Piano Regolatore Generale a valenza comunale;
- P.U.C. - Piano Urbanistico Comprensoriale a valenza comprensoriale;
- P.U.P. - Piano Urbanistico Provinciale a carattere provinciale; Ogni piano riassume in una Carta di Sintesi Geologica, la penalizzazione delle aree presenti nel territorio. I caratteri di penalizzazione sono indicati nelle Norme di tali strumenti; le stesse prevedono il tipo di indagine geologica che dovrà essere condotta. Dalla relazione geologica (geotecnica-idrogeologica) si potranno trarre le informazioni utili (parametrazione geotecnica del terreno ; stabilità pendio; altezza ammissibile di scavo ecc.) per definire le misure di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi.
Nel caso di lavori in alveo di torrenti indicare, in relazione alla tipologia dell’opera, che l’Appaltatore dovrà provvedere alla formazione di un by-pass da predisporre a distanza opportuna dall’opera, per deviare il corso delle acque nella zona interessata dai lavori, in modo da evitare improvvisi allagamenti nei luoghi ove sono previste le lavorazioni.
L’arginello del canale di by-pass dovrà avere un’altezza pari a circa tre volte il livello dell’acqua in condizioni normali e la sua configurazione dovrà essere concordata dall’Appaltatore con l’Ufficio Opere e Polizia Idraulica della PAT.
Inoltre l’Appaltatore dovrà installare nell’alveo, in luogo indicato dall’Ufficio Idrografico della PAT, un’asta idrometrica da tenere sotto controllo ricorrente (ogni 4 ore) in caso di prevedibili peggioramenti meteo e per avere le previsioni meteorologiche tempestive, potrà informarsi telefonicamente presso le seguenti strutture:
- Meteo Trentino - Tel. 167.850077
- Centro Sperimentale Previsioni Meteo - Arabba - Tel. 167.860345.
In tutti i casi, compresi i seguenti:
- osservazione diretta delle condizioni meteo, valutando l’avvicinarsi di temporali, che potrebbero essere causa di piene improvvise,
- informativa dai concessionari di centrali idroelettriche ubicate a monte delle opere previste, che potrebbero immettere improvvise quantità di acqua e per questo, preventivamene, l’Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta dell’inizio dei lavori in alveo ai concessionari degli impianti idroelettrici,
dovrà provvedere alla pronta evacuazione dei lavoratori dall’alveo del torrente.
Se stimato necessario, far controllare dall’impresa la situazione idraulica a monte delle opere previste, per rilevare anomali sbarramenti a rischio di brusco rilascio, o altre situazioni di pericolo.
Nel caso di:
- scavi in presenza di forti venute di acqua, prevedere la delimitazione dello scavo con parapetti normali con tavole di arresto al piede, in modo da evitare il pericolo di caduta in acqua
- posa di pompe sommerse in fosse allagate, prevedere l’uso di cinture di sicurezza con bretelle da parte del personale;
- costruzioni di pile, sfioratori, ecc. in alveo, si dovranno indicare con precisione il tipo di opere provvisionali previste (palancolate per le penisole di lavoro, ponteggi sulle pile e quant’altro).
Spesso sulla platea delle gallerie in fase di scavo ristagna l'acqua proveniente da sorgenti sotterranee, dalla calotta o dalle pareti che intralcia il transito ed aggrava l'umidità dell'ambiente. Per l'eliminazione dell'acqua stagnante possono essere realizzate delle cunette trasversali confluenti in uno o più cunicoli laterali.
Qualora lo scavo sia in contropendenza dovranno essere scavati, oltre alle cunette, dei pozzetti di raccolta dove verranno installate delle pompe ad aria compressa per il convogliamento dell'acqua all'esterno (artt. 36-40, D.P.R. n. 320/1956). Detti pozzi vanno protetti da grigliati o parapetti normali con tavole di arresto al piede.
Si ricorda che se per l’opera in progetto è stata redatta una relazione Geologica-Geotecnica-Idrogeologica, con le modalità riportate al punto h), in essa deve essere riportata la quota dell’eventuale falda e della sua escursione; nel caso delle gallerie si troverà invece indicata la progressiva o il tratto di avanzamento nel quale e ipotizzabile la presenza di acqua.
Per lavori previsti ad altezza superiore a m 2,00 devono sempre essere attuate misure atte ad evitare la possibilità di cadute nel vuoto.
In relazione alla tipologia dell’opera, prevedere quanto segue:
- Devono essere installate idonee impalcature, ponteggi od opere provvisionali anche in presenza di lavori svolti in altezza inferiore a 2 m, quando si è in presenza di situazioni pericolose (art. 8, DPR 547/55).
- Deve essere predisposto su tutti i lati aperti delle scale in muratura e relativi pianerottoli un normale parapetto completo di tavola fermapiede (art. 69 DPR 164/56).
- Le rampe delle scale in costruzione ancora mancanti dei gradini devono essere sbarrate per impedirvi il transito o munite di intavolati larghi almeno 60 cm sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a cm 40 (art. 69, DPR 164/56).
- Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto con tavola fermapiede oppure coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza idonea (art. 68, DPR 164/56).
- Le aperture nei muri prospicienti il vuoto di altezza maggiore di 50 cm, devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (art. 68 DPR 164/56).
- I bordi degli scavi e delle fosse devono essere adeguatamente protetti o delimitati (art. 10, DPR 547/55; art. 12 DPR 164/56).
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di m 0,60, se destinate al passaggio di sole persone, o di m 1,20, se destinate al passaggio di materiali (art. 29, DPR 164/56) e devono essere dotate di parapetti normali con tavole fermapiede.
Le scale possono essere utilizzate solo per lavori di breve durata e che non comportino l’uso di attrezzature o utensili di difficile manovra nella particolare posizione di lavoro.
Le scale semplici portatili devono essere idonee al loro uso e munite di:
- dispositivo antisdrucciolo alle estremità inferiori
- ganci dei trattenuta o legature alle estremità superiori
- sporto di m 1,00 oltre il piano servito di almeno un montante
- pioli regolarmente incastrati nei montanti (è vietato l'utilizzo di listelli inchiodati, art. 18, DPR 547/55 e art. 8, DPR 164/56).
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (art. 19/547).
Scale ad elementi innestati (art. 20/547). Per l’uso delle scale composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre a quanto prescritto per le scale semplici portatili, si devono osservare le seguenti disposizioni:
- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- le scale in opera lunghe più di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua sorveglianza della scala.
Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto, ove non sia possibile disporre impalcato di protezione o parapetti, i lavoratori devono fare uso di regolamentari reti di sicurezza o di idonee cinture di sicurezza con bretelle collegate a dispositivo di trattenuta, atto a limitare la caduta a non oltre m 1,50 (artt. 10-16 DPR 164/56; Circ. Min. Lav. n. 13/82; DM 28/5/85).
Nei lavori sui lucernari, tetti, coperture e simili, si deve accertare che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso dei lavoratori e dei materiali di impiego. In caso di dubbia resistenza, devono essere adottate misure idonee a garantire l'incolumità delle persone addette, disponendo tavole sopra le orditure e/o sottopalchi e facendo uso di idonee cinture di sicurezza (art. 70 DPR 164/56).
L'aria negli ambienti di lavoro in sotterraneo risulta inquinata dalla presenza di polveri, dall'uso di esplosivi, dai motori diesel dei mezzi di trasporto e/o di scavo nonché dal personale ivi occupato.
Pertanto, dovranno essere installati sistemi o impianti di ventilazione atti ad assicurare ad ogni lavoratore un minimo di 3 metri cubi di aria fresca al minuto, i quali devono essere allacciati anche su gruppi elettrogeni di riserva i quali dovranno entrare in funzione automaticamente, in casi di interruzione dell’energia elettrica.
L'aria da immettere in sotterraneo dovrà essere prelevata all'esterno lontano da fonti di inquinamento ed avere velocità tale da non compromettere la salute dei lavoratori.
Lo stesso impianto di ventilazione deve garantire che la temperatura non superi i 30 gradi centigradi misurati con termometro a bulbo asciutto.
La composizione dell'aria ambiente in sotterraneo deve essere controllata periodicamente da personale esperto (CO, CO2, ecc.). I risultati di tali rilevazioni devono essere riportati su appositi registri o schede (artt. 30-35, D.P.R. n. 320/1956).
Per la previsione di incontrare elementi dannosi alla salubrità dell’aria, si potrà consultare la Relazione Geologica - Geotecnica - Idrogeologica (redatta come ricordato al punto h (D.M. LL.PP. 11.03.1988), nella quale saranno stati messi in evidenza tali rischi.
Il lavoro di scavo in galleria può essere suddiviso in tre fasi:
- abbattimento del fronte d'attacco;
- carico e trasporto del materiale di risulta;
- sistemazione delle pareti e rivestimento.
Le norme di prevenzione degli infortuni, pur lasciando la scelta al direttore del cantiere, stabiliscono che i sistemi di scavo devono essere adeguati alla natura dei terreni attraversati ed offrire le necessarie garanzie di sicurezza e quindi nel piano occorre affrontare anche questo problema.
Mentre nelle piccole gallerie, sino a 20 m2 di sezione, lo scavo viene generalmente eseguito a piena sezione, nelle grandi gallerie si procede con un cunicolo alla base o in calotta con armatura in legno, che poi viene allargato su tutta la volta.
Ogni scavo, indipendentemente dal sistema di avanzamento, deve essere provvisto di armature di sostegno e rivestimenti per impedire franamenti o caduta di materiali. Tali armature e rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di pari passo con l'avanzamento e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo. Quest'ultimo, se fa parte dell'opera di costruzione, deve seguire l'avanzamento dello scavo compatibilmente con le esigenze della sicurezza e delle altre fasi di lavoro.
La posa in opera e la rimozione delle armature di sostegno dello scavo e del rivestimento definitivo devono essere eseguite sotto la sorveglianza di assistenti o capisquadra esperti.
Nelle gallerie in roccia compatta e resistente non si pongono in opera delle vere e proprie armature, ma si puntella e si bullona la volta solo in punti particolarmente deboli. Spesso la bullonatura è integrata dalla posa in opera di reti metalliche.
I moderni sistemi di armatura dello scavo prevedono, invece del tradizionale legno, la posa in opera di centine metalliche, posta alla distanza di circa un metro, collegate tra loro mediante longheroni (marciavanti) o catene rigide in ferro. Tutta l'armatura viene, generalmente, ricoperta con uno spessore di calcestruzzo, con aggiunta di sostanze acceleranti, spruzzato sulle pareti (gunitatura).
Le centine metalliche vengono, successivamente, incorporate nel getto di calcestruzzo del rivestimento definitivo.
È da rilevare che i sistemi di attacco classici vanno perdendo la loro importanza in quanto i nuovi macchinari per lo scavo (scudi di avanzamento con o senza frese taglianti e le cosiddette "talpe") hanno accelerato i tempi di esecuzione e migliorate le condizioni di sicurezza.
I mezzi di cui oggi dispone la tecnica, la conseguente rapidità di avanzamento e il breve tempo in cui le rocce restano esposte all'azione dell'aria, sono tutte circostanze che consentono, quando le condizioni del terreno lo permettono, la sostituzione dei vecchi e lenti sistemi di scavo con il rapido metodo a piena sezione. Tale metodo viene normalmente eseguito in due fasi: scavo della calotta e successivo scavo dello strozzo (artt. 13-20, D.P.R. n. 320/1956).
Di conseguenza nel piano sarà necessario, in relazione alla natura delle rocce, indicare i sistemi di scavo e conseguentemente stabilite i sistemi adottati non solo per la stabilità della volta, ma anche quelli di stabilità del fronte di attacco.
Nella relazione geologica - geotecnica - idrogeologica, realizzata conforme al D.M. 11.03.88 (nei punti sotto richiamati), devono essere indicate per le progressive di scavo le caratteristiche geomeccaniche dei litotipi che si andranno ad attraversare e conseguentemente i tipi di stabilità della volta e quindi delle misure da assumere per la sicurezza.
Dal D.M. 11.03.88:
F. GALLERIE E MANUFATTI SOTTERRANEI
F.1 OGGETTO DELLE NORME
Le presenti norme si applicano alle gallerie ed ai manufatti completamente immersi o nel terreno che si realizzano mediante scavo in sotterraneo.
F.1. Oggetto delle norme.
I manufatti indicati nella relativa norma sono, ad esempio, gallerie idrauliche, stradali, ferroviarie con relativi imbocchi di estremità o intermedi (pozzi, finestre, discenderie), caverne per centrali idroelettriche, depositi o parcheggi sotterranei.
Lo scavo in sotterraneo può svilupparsi in differenti posizioni rispetto alla superficie topografica:
-con piccolo ricoprimento di terreno (ad es.: gallerie metropolitane, subacquee, parietali);
-con grande ricoprimento di terreno (ad es.: gallerie di valico, depositi sotterranei).
Per le gallerie minerarie si rimanda alla normativa specifica. F.2. Indagini specifiche.
Il programma di ricerche e di indagini sui terreni deve essere predisposto ed attuato sulla base della ricostruzione dei lineamenti geologici della zona ed in dipendenza dell'entità del ricoprimento. Nel caso di rocce fratturate le ricerche devono comprendere la descrizione qualitativa e quantitativa dello stato di fratturazione ed in genere delle discontinuità strutturali presenti nella formazione. F.3. Progetto.
F.2 INDAGINI SPECIFICHE
Le indagini per la scelta del tracciato del manufatto e per la raccolta dei dati da porre a base del progetto devono essere programmate e sviluppate secondo i criteri indicati nella sezione B tenendo in debito conto la complessità della situazione geologica, geotecnica, morfologica ed idrogeologica, la profondità e la lunghezza del manufatto ed il livello di progettazione (studio di fattibilità progetto di massima, progetto esecutivo).
I risultati delle indagini geologiche devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica. Qualora durante la realizzazione di un manufatto si riscontrano situazioni non evidenziate durante le indagini precedentemente eseguite, i risultati progettuali degli interventi si devono basare anche sui dati acquisiti in corso d'opera.
Gli elaborati dei dati osservati ed il loro monitoraggio, nei predetti casi, devono essere parte integrante degli atti progettuali.
F.3 PROGETTO
F.3.1 CRITERI DI PROGETTO
Nel progetto di manufatti sotterranei devono essere specificati ed adeguatamente giustificati:
- la scelta dell'ubicazione o del tracciato dell'opera in dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e delle indagini geotecniche;
- la previsione dei metodi di scavo, delle opere provvisionali e dei mezzi occorrenti per l'aggottamento eventuale o per la intercettazione dell'acqua sotterranea e degli eventuali procedimenti speciali per il consolidamento temporaneo o permanente del terreno;
- la previsione degli effetti che gli scavi e l'eventuale aggottamento d'acqua avranno sulla stabilità dei manufatti ricadenti nella zona di influenza dello scavo e degli eventuali provvedimenti da adottare;
- la previsione sull'eventuale presenza di gas tossici od esplosivi, sulle acque drenate dal sottosuolo e sulla ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase di esercizio;
- la definizione delle caratteristiche geometriche e strutturali del manufatto;
- il piano degli strumenti per il controllo del comportamento delle strutture e terreno durante il corso dei lavori ed eventualmente in fase di esercizio.
Nel progetto devono essere chiaramente indicate le ipotesi assunte per la valutazione delle componenti di sollecitazione che si destano nel sottosuolo nell'interno del manufatto ed il significato delle approssimazioni che ne conseguono.
F.3.1. Criteri di progetto.
Nella previsione progettuale dei metodi di scavo, particolare considerazione dovrà aversi per la sicurezza in avanzamento, per la stabilità di eventuali manufatti circostanti e per la sistemazione del materiale di risulta.
La costruzione di un'opera in sotterraneo determina una modifica dello stato tensionale del sottosuolo rispetto alla situazione preesistente. Il nuovo stato di sollecitazione dipende dallo stato tensionale preesistente, dalla forma e dalle dimensioni dell'opera, dalla posizione di questa rispetto alla superficie esterna, dal metodo seguito nella costruzione e dalla successione delle varie fasi della lavorazione, nonché dal tipo di rivestimento, provvisorio o definitivo, adottati.
Ulteriori variazioni dello stato tensionale possono essere indotte nel sottosuolo durante l'esercizio dell'opera per effetto della spinta di fluidi convogliati dalla galleria o di sollecitazioni statiche e dinamiche dovute al traffico.
La grandezza delle deformazioni indotte nel terreno dalla costruzione di un'opera in sotterraneo dipende dallo stato tensionale del terreno, dall'azione dell'acqua eventualmente presente, nonché dal metodo di scavo adottato.
Gli spostamenti della superficie esterna per effetto dello scavo in sotterraneo, devono essere sempre valutati con prudenza, tenendo conto anche dell'effetto dell'eventuale abbassamento della falda provocato dalla costruzione dell'opera.
F.4 METODI DI SCAVO
La scelta dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto delle proprietà geotecniche dei terreni che si prevede di attraversare e dell'eventuale presenza di falde idriche e di altri manufatti indicati in prossimità del tracciato.
Il materiale di risulta deve essere sistemato in aree da indicare in progetto, tenendo conto delle prescrizioni della sezione I.
F.4. Metodi di scavo.
La stabilità del fronte di avanzamento dipende dallo stato dei terreni che si attraversano o di quelli immediatamente circostanti, dalla grandezza del ricoprimento in rapporto al diametro della galleria, dalla velocità di avanzamento, dalle caratteristiche della eventuale macchina di scavo, dai procedimenti che si seguono nella posa in opera dei sostegni e del prerivestimento. In particolari terreni (ad es.: sabbie fini di bassa porosità, argille dure fessurate, rocce fratturate) le condizioni di stabilità possono essere notevolmente modificate dagli effetti meccanici dei fenomeni di filtrazione o di percolazione dal fronte di scavo.
Eventuali metodi speciali di trattamento preventivo, previsti in progetto per migliorare temporaneamente o permanentemente le proprietà meccaniche dei terreni devono essere adeguatamente illustrati e giustificati, secondo quanto disposto alla sezione N.
Le previsioni di progetto devono essere sufficientemente ampie per tener conto di eventuali variazioni delle proprietà meccaniche dei terreni lungo l'asse della galleria.
F.5 VERIFICA DEL RIVESTIMENTO
Le ipotesi per la verifica del rivestimento devono essere compatibili con il metodo e con i tempi di costruzione.
Nel progetto si deve tener conto della presenza di altri manufatti superficiali o sotterranei e si devono indicare gli eventuali vincoli da imporre per nuove costruzioni.
F.5. Verifica del rivestimento.
Il comportamento del rivestimento dipende dalle dimensioni e dalla profondità della galleria, dallo stato tensionale del sottosuolo, dalla rigidità della struttura, dal metodo, dalla sequenza e dai tempi delle operazioni di costruzione dell'eventuale prerivestimento.
Il comportamento del prerivestimento dipende principalmente dalle modalità e dall'accuratezza con le quali viene realizzato. Pertanto l'adeguatezza del rivestimento e dell'eventuale prerivestimento sarà controllata in fase costruttiva per mezzo di misure.
F.6 CONTROLLO DEL MANUFATTO
Le ipotesi assunte in progetto relativamente alla caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce devono essere controllate sulla base delle osservazioni e dei dati sperimentali che si raccolgono nel corso dei lavori. Le osservazioni e le misure devono essere proseguite durante l'esercizio per un congruo periodo di tempo, che sarà indicato in progetto.
F.6. Controllo del manufatto.
Il programma dei controlli previsti in progetto indicherà la strumentazione da impiegare, nonché la ubicazione degli strumenti e la sequenza delle misure.
Per quanto evidenziato al punto F.2, è consigliabile non computare in termini assoluti l’entità delle opere o del tipo di intervento.
Le operazioni di demolizione devono essere previste nel PSC, nel quale il coordinatore per la progettazione deve valutare i relativi rischi in via generale.
La valutazione dettagliata dei rischi conseguenti alle demolizioni devono essere analizzate nell’apposito programma dall’appaltatore (art. 72/164, comma 2).
Il coordinatore per l’esecuzione dovrà verificare l’idoneità di detto programma di demolizione come piano di dettaglio del PSC.
La demolizione di strutture può determinare situazioni di grave pericolo per i lavoratori, molto spesso sottovalutate.
L'articolo 71 del D.P.R. n. 164/1956 impone l'obbligo all’appaltatore (datore di lavoro), prima dell'inizio dei lavori di demolizione, che sia effettuata un'attenta verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire.
A volte tale verifica può essere alquanto complessa: le costruzioni, infatti, spesso si sono sviluppate in epoche diverse, con tecniche costruttive e materiali diversi. Inoltre, l'assestamento nel tempo delle strutture e delle fondazioni, può aver determinato tensioni imprevedibili che, durante le operazioni di demolizione, possono determinare crolli improvvisi.
Il passare del tempo può aver creato alterazioni nei materiali impiegati nella costruzione: così il ferro può essersi ossidato, sia nelle travi portanti, sia nei solai, sia nelle pareti portanti; il legno può essersi degradato con l'umidità ed i parassiti; le malte possono essere state schiacciate o degradate dall'umidità o da reazioni chimiche provocate da sali o altre sostanze in esse presenti.
Le strutture possono essere state oggetto di interventi vari come apertura o chiusura di vani, eliminazione di pilastri e colonne, creazione di ulteriori solai, per cui la staticità dell'edificio ne risulta alterata.
Pertanto la verifica delle condizioni del manufatto deve essere effettuata da persone esperte, che sappiano individuare e prevenire tutti i possibili rischi e sappiano predisporre le opportune opere di rafforzamento e di puntellamento ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli imprevisti.
Particolare attenzione va fatta quando la costruzione da demolire è adiacente ad altre strutture per determinare, a priori, gli effetti che possano conseguirne ed adottare così i provvedimenti del caso.
Prima dell'inizio dei lavori occorre verificare che siano state scollegate le utenze dei servizi pubblici (elettricità, acqua, gas, ecc.) e deve essere verificata l'eventuale presenza di impianti tecnologici (es. ascensori, serbatoi di gasolio per riscaldamento, ecc.).
L'eventuale distribuzione di energia elettrica per gli usi di cantiere deve essere effettuata con impianto elettrico appositamente predisposto, realizzato in conformità alle norme CEI 64-8, sezione 704. L'impianto deve eventualmente essere realizzato da ditte o persone in possesso dei specifici requisiti tecnico-professionali (art. 10, legge n. 46/1990).
Nel caso di importanti ed estese demolizioni, l'articolo 72 del D.P.R. n. 164/1956 prescrive che la successione dei lavori deve risultare da apposito programma scritto, firmato dall'imprenditore e dal direttore del cantiere e tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro.
Il programma e il piano di sicurezza devono essere portati a conoscenza dei lavoratori, per informarli circa i rischi cui sono esposti e le misure di sicurezza adottate (art. 4, D.P.R. n. 547/1955; artt. 4, 12, 21, D.Lgs. n. 626/1994).
E' opportuno che i lavori di demolizione più complessi, siano affidati a persone esperte, cui siano state fornite le necessarie informazioni circa i pericoli connessi alle attività da svolgere e la successione delle varie fasi da seguire.
Durante le attività di demolizione, la presenza di persone nelle zone pericolose deve essere ridotta all'indispensabile e, qualora operino gruppi di lavoratori, è necessaria un'attenta attività di coordinamento affinché non si verifichino interferenze pericolose.
Esecuzione della demolizione
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, dall'alto verso il basso, e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento. Se necessario occorre procedere al puntellamento delle strutture che potrebbero venire a trovarsi in stabilità precaria.
Deve essere vietato l'accumulo dei materiali di risulta sui solai.
Per le opere di altezza superiore a 5 metri, i lavoratori non possono lavorare sui muri in demolizione, ma debbono servirsi di ponteggi di servizio non vincolati all'opera stessa (art. 73, D.P.R. n. 164/1956).
Il materiale di risulta dalle demolizioni non può essere gettato dall'alto, ma deve essere calato mediante i mezzi di sollevamento (soprattutto quando si tratta di elementi pesanti ed ingombranti), o convogliato negli appositi canali di scarico, costruiti e montati in modo che ciascun elemento di essi imbocchi nel tronco successivo. L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta affinché non possano cadervi accidentalmente delle persone.
Se necessario, si deve provvedere ad irrorare con acqua le murature ed i materiali di risulta, per ridurre il sollevamento della polvere. Nell'eseguire questa operazione (o nel caso di violenti temporali) si deve tener conto dell'aumento di peso dei materiali di risulta, se questi siano giacenti in zone con limite di carico.
Per la demolizione di opere di altezza non superiore a 5 metri è consentito l'uso di mezzi meccanici (escavatori, pale meccaniche, ecc.). In questi casi è necessaria un'attenta vigilanza affinché non siano presenti persone nella zona in cui stanno operando i mezzi meccanici.
La zona sottostante all'opera in demolizione deve essere opportunamente delimitata con appositi sbarramenti e devono essere vietati il transito e la sosta, sia alle persone che agli automezzi (art. 75, D.P.R. n. 164/1956). Si devono apporre, nelle zone interessate, idonee segnalazioni di pericolo.
Uso di attrezzature di protezione personale
Oltre alle usuali attrezzature di protezione personale utilizzate nei cantieri (guanti, scarpe di sicurezza, occhiali, ecc.) i lavoratori addetti alle demolizioni devono indossare l'elmetto (art. 381, D.P.R. n. 547/1955 e art. 1, allegato V, D.Lgs. n. 626/1994) e la cintura di sicurezza (per demolizioni di opere di altezza compresa tra 2 e 5 metri, art. 73, D.P.R. n. 164/1956).
Riconoscimento di materiali combustibili o esplosivi.
Risulta di fondamentale importanza il riconoscimento delle sostanze che possono determinare incendio ed esplosione:
- combustibili classici gassosi
- combustibili classici liquidi
- combustibili classici solidi
- lubrificanti
- vernici e solventi infiammabili
- carta
- materiali plastici
- materiali plastici schiumati
- prodotti chimici
- materiali vari da rivestimento
Norme per la gestione dei materiali infiammabili in cantiere
Secondo i principi introdotti dal D. Lgs. 626/94 per ridurre al minimo il rischio che non è possibile eliminare completamente, si adottano le seguenti norme di comportamento che devono essere rese note a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
- azione di riconoscimento all’atto dell’acquisto di prodotti combustibili o esplodenti
- informazione, nel caso di prodotti chimici che possono reagire, col prodotto acquistato formando composti infiammabili o esplosivi
- ove è possibile intervenire sulla scelta, evitare l’uso di materiali infiammabili, quando esistono prodotti alternativi che non lo sono.
- evitare per quanto possibile lo stoccaggio in cantiere di combustibili o esplodenti
- individuazione, per materiali di uso corrente, di luoghi adatti allo stoccaggio temporaneo
- riduzione al minimo del tempo di permanenza in cantiere infiammabili o esplodenti; per materiali combustibili provenienti da demolizione si prescriverà un rapido conferimento in discarica, mentre per i materiali nuovi da costruzione si curerà di avere presso il cantiere quantità di prodotti infiammabili commisurate alla potenzialità di posa in opera
- esplorazione preventiva del cantiere(nel caso di ristrutturazioni o aggiunte a strutture esistenti) allo scopo di individuare (e verificare reti di gas esistenti), depositi di combustibili, possibili agenti di innesco
- verificare che gli impianti ,le lavorazioni e tutti i possibili elementi che possono presentare pericolo di innesco siano lontani dai depositi di materiale combustibile all’interno del cantiere.
- Evitare la presenza di e l’uso di materiali combustibili o esplodenti in luoghi ristretti. Si ricorda che la presenza inevitabile di materiali combustibili in luoghi ristretti o in galleria richiede particolari misure di sicurezza.
- Verificare che gli estintori presenti siano idonei alle lavorazioni svolte in cantiere
- Verificare nella riunione preliminare e successivamente nello sviluppo del cantiere, che siano noti i concetti fondamentali dei mezzi di estinzione comunemente impiegati e delle varie tipologie di estintori.
ESTINTORI
Scelta dell’estintore adatto alla classe dei fuochi.

Si riporta testualmente l’art. 14 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza):
- Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.
- I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13"
Richiamare nel PSC quanto sopra evidenziato, indicando nell’appaltatore il soggetto incaricato alla informazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il quale dovrà mettere a disposizione del CSE la relativa documentazione.
Si riporta il testo della "lettera c" :
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Fondamentalmente si possono verificare due situazioni:
- unico appalto, con la presenza dei subappaltatori;
- più appalti,
e quindi nel piano dovranno essere disciplinante queste situazioni.
Nel primo caso si evidenzierà che sarà fatto carico all’appaltatore di segnalare al CSE la ragione sociale dei subappaltatori, la presumibile loro presenza in cantiere, ecc.
Mentre nel secondo caso le informazioni di cui sopra dovranno essere fornite dal Committente.
Nel piano si consiglia di indicare quanto segue:
L’Appaltatore si impegna a comunicare, anche a mezzo fax, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il programma di massima dei lavori, indicando con ragionevole anticipo:
- l’inizio dei lavori;
- le eventuali sospensioni e le riprese;
- la data della presunta presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, da confermare prima del loro ingresso in cantiere;
- la data della presunta presenza in cantiere di lavoratori autonomi, da confermare prima del loro ingresso in cantiere, in modo che il Coordinatore possa pianificare le sue visite in cantiere.
Il testo di cui sopra potrà essere applicato anche per il committente, in caso di appalti scorporati.
I sopralluoghi in cantiere del Coordinatore avverranno di norma:
- prima di ogni nuova fase lavorativa;
- prima dell’ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Dette visite verranno svolte, in modo congiunto, fra:
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- Responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice;
- Responsabili di cantiere delle imprese subappaltatrici;
- Eventuali lavoratori autonomi,
e saranno previste ad ogni avvicendamento (subappaltatori e lavoratori autonomi), con lo scopo di verificare se il cantiere e le relative opere provvisionali rispondono agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme, ma anche previsti dal PSC.
In ogni caso il coordinamento dei subappaltatori, presenti contemporaneamente in cantiere, spetta all’appaltatore o ai suoi diretti collaboratori (Direttore del cantiere o Responsabile di cantiere), il quale, prima dell’avvio delle lavorazioni date in subappalto, convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai relativi rischi connessi.
A tale riunione dovrà essere invitato dall’appaltatore anche il C.S.E.
Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente documentata.
Ovviamente il coordinamento dei vari appaltatori, in caso di appalti scorporati, spetta al CSE e quindi sarà lo stesso a convocare i vari appaltatori per il loro coordinamento.
L’argomento è regolato dalle seguenti disposizioni di legge:
- art. 31 bis Legge 109/94 (Merloni ter) sue modifiche e integrazioni, per i lavori della PP. AA., (comma 2, prevede che gli oneri relativi al PSC vadano evidenziati nei bandi di gara e non siano soggetti a ribasso di asta);
- art. 12 D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri) sue modifiche e integrazioni, per i lavori della PP. AA. e Privati,
prevedono la individuazione, quantificazione e non assoggettabilità a ribasso di asta degli oneri della sicurezza da parte delle imprese esecutrici .
Inoltre l’art. 5 del DM n. 145 del 19 aprile 2000: "Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore" individua i costi della sicurezza a carico dell’appaltatore:
- Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- e spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
- L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
- La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Ciò non vuol dire che all’appaltatore non vengano riconosciuti i costi della sicurezza, compresi nei prezzi dei lavori, ma detti oneri della sicurezza all’interno dei prezzi per le opere compiute, andranno comunque stimati al fine di non sottoporli a ribasso di asta.
Inoltre si riporta quanto indicato sull’argomento dal "Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano":
Occorre innanzitutto affermare che per l’adeguamento alla normativa antecedente al D.Lgs. 494/96, non è previsto alcun costo aggiuntivo, devono invece essere individuati e stimati i costi della sicurezza introdotta dal PSC.
In merito alla stima dei costi, si ritiene vadano indicati i costi aggiuntivi per:
- le procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature richieste dal PSC per specifici motivi di sicurezza;
- le misure di sicurezza richieste dal committente oltre gli obblighi legislativi (es.: manutenzione in edificio pubblico funzionante);
- le necessità di coordinamento delle diverse imprese e lavoratori autonomi (es.: costi dei tempi di riunione);
- le misure aggiuntive per interferenze rese compatibili (realizzazione di passaggi pedonali protetti contro la caduta di materiali);
- gli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili;
- la necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva (lasciare in dimora il ponteggio a disposizione oltre la necessità della singola impresa, uso comune della gru a torre e del relativo gruista)
Si ritiene che non siano da inserire i costi relativi ad incarichi professionali necessari alla stesura del piano, in quanto facenti carico al Committente e non all’impresa.
Istruzioni per l’applicazione del D. Lgs. n.494/96 e ss.mm. "Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".
Premesso che la Circolare è reperibile all’indirizzo http://www.provincia.tn.it/circolare494/sicurezza.htm si ritiene importante riportare qui il testo integrale della lettera dall’Assessore all’Edilizia, Trasporti ed Enti Locali Silvano Grisenti con la quale è stata diffusa la Circolare.
In data 26 luglio 1999 è stato sottoscritto tra:
- la Giunta Provinciale,
- il Consorzio dei Comuni Trentini,
- le Associazioni Imprenditoriali e
- le Organizzazioni Sindacali
il "Protocollo d'Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente iniziative per la trasparenza negli appalti e la lotta al lavoro nero" con il quale le parti firmatarie si sono impegnate alla costituzione, a livello provinciale, di un Tavolo di lavoro per gli appalti quale strumento paritetico di concertazione e reciproca informazione avente, tra l'altro, il compito di "elaborare criteri comportamentali in materia di procedure di gara e di scelta di sistemi di aggiudicazione condivisi".
Il Tavolo di lavoro per gli Appalti e stato formalmente costituito in data 15 novembre 1999 e lo stesso si e articolato in due gruppi, il primo relativo alla materia "servizi e forniture", il secondo relativo alla materia "lavori pubblici". Quest'ultimo ha elaborato il documento "Circolare provinciale: Istruzioni per l'applicazione del D.Lgs. n.494/96 e ss.mm.: Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili" i cui contenuti hanno avuto la formale validazione da parte dell'Unita Operativa Prevenzione Infortuni dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
La Giunta stessa ne dispone l'adozione da parte dell'Amministrazione provinciale e dei sui Enti funzionali, impegnandosi, peraltro, a chiedere anche agli altri enti appaltanti, operanti in provincia e non firmatari del protocollo, di recepire le iniziative via via predisposte a seguito della firma dello stesso, ferme restando le autonome responsabilità degli Enti ed Uffici pubblici appaltanti ed ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche normative.
Trento, 22 febbraio 2001"
Al fine di completare il quadro attuale, si riporta integralmente il CAPITOLO 9 - relativo alla individuazione dei costi della sicurezza per le opere pubbliche - della REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile.
9. - INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
Le disposizioni di legge in materia, ed in particolare:
- ex art. 31 bis Legge 109/94 (Merloni ter) sue modifiche e integrazioni, per i lavori della PP. AA.;
- ex art. 12 D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri) sue modifiche e integrazioni, per i lavori della PP. AA. e Privati;
prevedono la individuazione, quantificazione e non assoggettabilità a ribasso di asta degli oneri della sicurezza.
Conseguentemente durante la progettazione dell’opera e la predisposizione del Piano di Sicurezza, vanno individuati gli oneri necessari alla predisposizione delle misure tecniche e/o organizzative atte a garantire che i lavori vengano svolti in sicurezza, tali oneri, come già precisato, non sono sottoposti a ribasso di asta e/o sconti da parte dell’appaltatore.
La corretta stima degli oneri di sicurezza si basa su due elementi:
- Predisposizione di un progetto esecutivo, art. 16, comma 5, Legge 109/94, sue modifiche ed integrazioni;
- Presenza di un computo metrico analitico sul quale è stata predisposta la stima dei lavori.
Per affrontare la questione degli oneri correttamente è necessario un approfondimento sulle norme che regolamentano le modalità di analisi dei prezzi nelle opere pubbliche.
L’evoluzione delle disposizioni di legge, in merito alla formazione dei prezzi, può essere riassunta come segue:
- Regio Decreto 29 maggio 1895 n. 350, (art. 20) (abrogato dal 28.07.2000);
- Decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 15 Luglio 1947 n. 763, (art. 1);
- Legge 10 Dicembre 1981 n. 741, (art. 14) (abrogato dal 28.07.2000);
- Decreto del Presidente Della Repubblica 21 Dicembre 1999 n. 554, (art. 34).
Tali norme prevedono espressamente che per determinare i prezzi delle opere è necessario:
"individuare i prezzi unitari della manodopera, dei mezzi di trasporto, dei materiali e di quanto altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere", a tali prezzi si aggiunge poi una percentuale variabile dal 13% al 15% come spese generali e un ulteriore 10% quali utili per l’impresa.
Il recente DPR 21 Dicembre 1999 n. 554, conosciuto quale "regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", art. 34 commi 1 e 2, ribadisce che:
- La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata.
- per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
- applicando alle quantità di materiali, mano di opera, noli e trasporti, necessari per realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell’appaltatore.
Di particolare importanza è quanto ribadito al punto b), si riconosce il fatto che, nella formulazione dei nuovi prezzi unitari, alle quantità di materiali, mano di opera, noli e trasporti si deve aggiungere una percentuale per le spese relative alla sicurezza, ciò a conferma di quanto successivamente espresso nel seguente capitolo.
Tali disposizioni riconoscono che nella realizzazione di un opera, oltre alla risorsa umana (manodopera), all’uso dei materiali e dei mezzi di trasporto, vi sono "oneri occorrenti alla formazione delle singole categorie di opere".
Quali siano questi oneri non è esplicitato in modo diretto dalle norme; dall’esperienza si può ricavare che nelle spese generali si considerano (in forma di pro-quota) oneri per:
- personale tecnico amministrativo non impegnato direttamente nella produzione;
- costi generali della sede;
- costo delle attrezzature e macchine utilizzate per l’esecuzione dell’opera;
- costo della logistica e dei servizi dei cantieri;
- costi di eventuali consulenze;
- costi dati dagli apprestamenti e opere provvisionali atte a tutelare la vita e la salute dei lavoratori;
- costi vari.
Conseguentemente, si può affermare che gli oneri della sicurezza riscontrati a priori nell’analisi dei prezzi sono già compresi nelle spese generali, gli stessi possono oscillare fino ad un massimo del 15% (quota massima riconosciuta per spese generali). Nella realizzazione di alcune particolari opere, a volte, vanno previste allestimenti e/o uso di specifiche opere provvisionali, macchine, attrezzature e/o procedure dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni dell’opera, non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame del progetto e della fattibilità dell’opera stessa, tali opere non sono riscontrabili a priori nell’analisi dei prezzi. Ciò premesso si può affermare che:
- I valori dei prezziari che si riferiscono a "opere compiute", individuati attraverso una corretta analisi, già contengono al loro interno "quota-parte" degli oneri di sicurezza in quanto: le opere provvisionali sono considerate come strumentali all’esecuzione dei lavori e concorrono alla formazione delle singole categorie di opere, conseguentemente sono riscontrabili a priori nell’analisi prezzi e riconosciuti nelle spese generali (per le quali si aggiunge il 15%).
- Vi possono essere particolari opere con rischi specifici non riscontrabili a priori nell’analisi dei prezzi, in quanto non prevedibili, per le quali è necessario prevedere specifiche opere provvisionali e/o misure di sicurezza non strumentali all’esecuzione dei lavori. In questo caso si dovrà procedere ad una apposita analisi.
Il recente D.M. n.145 del 19 aprile 2000, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", conferma l’ipotesi riportata al precedente punto a), dove si afferma che le opere provvisionali e/o i DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) strumentali all’esecuzione dei lavori sono già considerati nei prezzi per opere compiute. Come di seguito riportato nel presente capitolo, l’incidenza degli oneri della sicurezza all’interno dei prezzi per opere compiute andrà comunque stimata al fine di non sottoporla a ribasso di asta e conseguentemente tali oneri andranno corrisposti all’appaltatore.
art. 5, DM n. 145 del 19 aprile 2000:
Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore
"1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore."
Va ancora ricordato che a norma dell’art. 31 Legge 109/94, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 22 del D.Lgs. 528/99 deve essere emanato il "regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza e sull’indicazione della stima dei costi della sicurezza".
In assenza del regolamento di cui sopra, le indicazioni sulla stima dei costi di seguito riportate rappresentano un possibile approccio alla problematica "oneri".
A seguito di quanto qui specificato nella predisposizione del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" (PSC), il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (CPL) deve:
- Individuare, mediante una stima dettagliata, la "quota-parte" degli oneri della sicurezza già presenti nella stima dei lavori e/o del computo metrico estimativo, tali oneri essendo già stati considerati non si sommano ai costi dell’opera ma vanno solamente estrapolati ed identificati quali oneri non sottoposti a ribasso di asta, tali oneri possono essere identificati come "Oneri Direttamente previsti nella stima dei lavori" (O.D.).
- Individuare le eventuali specifiche opere di sicurezza necessarie alla realizzazione della singola opera non prevedibile nell’analisi dei prezzi delle opere compiute, per le quali procedere ad una apposita stima. Tali oneri, non essendo stati considerati nella stima dei lavori e/o computo metrico si sommano al costo complessivo dell’opera. Gli stessi possono essere identificati come "Oneri Specifici" (O.S.).
Tecnicamente, l’individuazione degli oneri, può essere convenzionalmente divisa in n. 2 Capitoli:
| |
Opere provvisionali che comportano oneri di sicurezza diretti o specifici. |
| Cap. 1 |
Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC, impalcati, etc.), utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di sicurezza, impostazione e organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza e l’uso dei DPI; |
| Cap. 2 |
Previsione, all’occorrenza, dell’allestimento e/o uso di specifiche opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni dell’opera in esame e non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame da parte del CPL nell’elaborazione del PSC. |
CAPITOLO 1:
(Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza, ponteggi, DPC, etc., e utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di sicurezza impostazione e organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza e l’uso dei DPI).
I principali oneri relativamente agli apprestamenti di opere provvisionali e all’uso di macchine già considerati nell’analisi dei prezzi possono essere i seguenti:
- Costo delle opere provvisionali di protezione (ponteggi, DPC, ecc.);
- Costo degli apprestamenti inerenti le opere di prevenzione e protezione;
- Costo degli apprestamenti inerenti l’adeguato controllo e manutenzione macchine;
- Costo delle opere relative alle interferenze;
- Costo delle opere relative all’impiantistica;
- Costo prevenzione incendi e squadre di emergenza;
- Costo informazione e formazione dei lavoratori;
- Costo per i controlli sanitari dei lavoratori;
- Costo per la partecipazione, cooperazione e controllo;
- Costo per aggiornamento SPP, dei RLS, ecc.;
- Costo dei DPI;
- Altri costi per la sicurezza.
La stima degli stessi può avvenire seguendo lo schema (Prospetto 1) di seguito riportato.
CAPITOLO 2:
(Previsione, all’occorrenza, dell’allestimento e/o uso di specifiche opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insite nelle lavorazioni dell’opera in esame e non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame del CPL nell’elaborazione del PSC).
In merito all’allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere da considerare quali oneri specifici per la realizzazione dell’opera in sicurezza, si precisa chetali oneri sono da ritenersi come aggiuntivi in quanto non previsti nella stima dei lavori.
Tali oneri hanno esclusivamente un carattere di novità e di accessorietà all’esecuzione del progetto, dettato dalle condizioni particolari dell’opera da realizzare e dal relativo contesto.
La stima degli stessi avviene seguendo lo schema (Prospetto 2) di seguito riportato.
La specifica tecnica per la valutazione e quantificazione degli oneri della sicurezza, di cui ai due capitoli precedenti, può essere espressa seguendo la tabella seguente:
| Cap. |
Descrizione elemento |
| 1 |
O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori. In questo elemento vengono individuati gli oneri di sicurezza già contemplati nella stima dei lavori, in quanto i prezzi base (per opere compiute) già contengono quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo queste strumentali all’esecuzione dei lavori. Questi oneri non si sommano al costo dell’opera in quanto già presenti nella stima dei lavori. Questo elemento viene individuato attraverso l’analisi della stima dei lavori dove per ogni singola voce si individua l’incidenza delle misure di sicurezza previste dal PSC attraverso un coefficiente (K) espresso in %, il coefficiente non potrà superare il 15%, massimo valore questo previsto per le spese generali. La determinazione del coefficiente K è di competenza del CPL che potrà avvalersi delle tabelle di riferimento del K individuate su una forbice (min. - max), impostata sull’analisi dei prezzi per le principali voci dell’elenco prezzi normalmente utilizzati. Per le opere non previste si potrà procedere per analogia. |
| 2 |
O.S. = Oneri Specifici dell’opera, non Considerati nella Stima dei Lavori. Oneri specifici previsti espressamente dal contratto di appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento non contemplati nella stima dei lavori e nelle spese generali in quanto non riscontrabili a priori nei prezzi base utilizzati dal progettista. Questi oneri vanno aggiunti alla stima dei lavori predisposta dal progettista. Questi oneri andranno individuati e contestualizzati per singolo cantiere seguendo lo schema delle tabelle successive del punto O.S., in quanto gli stessi hanno esclusivamente un carattere di novità e di accessorietà all’esecuzione del progetto, dettato dalle condizioni particolari dell’opera da realizzare e del relativo contesto. |
La stima degli oneri avviene secondo i prospetti (1 e 2) che seguono.
Prospetto 1 - O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori.
| N. d’ordine |
Indicazione dei lavori |
Quantità |
Prezzo |
Parziale |
K% Costi per la sicurezza |
Costo sicurezza |
Prezzo a base di asta |
Parziale |
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| IMPORTO LAVORI |
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| IMPORTO LAVORI DA RIPORTARE A BASE D’ASTA |
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| IMPORTO (ONERI DIRETTI) COSTI DELLA SICUREZZA |
|
Prospetto 2 - O.S. = Oneri Specifici, non Considerati nella Stima dei Lavori.
| Dispositivi e/o misure di prevenzione e protezione particolari. |
Unità di misura |
Quantità |
Costo unitario |
Costo a corpo |
Totale |
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Totale |
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Riepilogo Oneri della sicurezza.
| Oneri già contemplati nel computo metrico estimativo e/o stima dei lavori. |
Importo |
| O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori. |
|
| Totale Oneri già considerati nella Stima dei Lavori (OD). |
|
| |
|
| Oneri non contemplati nella stima dei lavori. |
|
| O.S. = Oneri Specifici non Considerati nella Stima dei Lavori. |
|
| Totale oneri non considerati nella Stima dei Lavori (OS). |
|
Riepilogo generale (Importo Lavori e Oneri della Sicurezza).
| Cod. |
Descrizione |
Importo |
| a) |
Importo complessivo delle opere, come da stima dei lavori |
|
| b) |
O.D. = Oneri Considerati Direttamente nella Stima dei Lavori |
|
| c) |
Importo dell’opera detratto (OD) = a-b (Importo dei lavori sottoposto a ribasso d’asta) |
|
| |
|
|
| d) |
Oneri della sicurezza già considerati nella Stima dei Lavori OD = b |
|
| e) |
Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella Stima dei Lavori OS. |
|
| f) |
Oneri della sicurezza (OD+OS) (non sottoposti a ribasso di asta) = d+e |
|
| |
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| |
Indicazioni per la gara di appalto |
|
| g) |
Importo Lavori sottoposto a ribasso di asta (= c). |
|
| h) |
Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso di asta (= f) |
|
| i) |
Importo complessivo dell’opera (importo opere + oneri della sicurezza) =g+h |
|
Si ricorda che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (art.31 lettera c Legge 415/98 e/o artt.3 e 9 D.Lgs. 494/96 sue modifiche e integrazioni) non potranno comportare costi aggiuntivi per il Committente (art. 12 D.Lgs. 494/96).
La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano effettivamente realizzati.
Lo schema attraverso il quale procedere ai pagamenti è riportato nell’Allegato F), dove in particolare gli Oneri Diretti saranno liquidati a corpo in percentuale sugli stati di avanzamento lavori (SAL), mentre gli Oneri Specifici saranno liquidati a misura.
L’articolo 31 si conclude con le norme di applicazione relative ai contratti di appalto o di concessione che, se stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1- bis , sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1- bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
Il regolamento, dunque, rappresenta una tappa fondamentale per la completa applicazione della legge e la sua emanazione dovrà essere quanto più immediata ed urgente.
9.1 - Tabella Coefficiente K (%) finalizzata all’individuazione degli oneri diretti (OD) della sicurezza.
Come già detto in precedenza, gli oneri diretti della sicurezza riscontrati a priori nell’analisi dei prezzi sono già compresi nelle spese generali e gli stessi possono oscillare all’interno dei singoli prezzi unitari fino ad un massimo del 15% (quota massima riconosciuta per spese generali).
Considerato che la quota oneri della sicurezza è una delle componenti delle spese generali, in via convenzionale si può convenire che mediamente gli oneri diretti (OD) della sicurezza possono oscillare fino ad un max di 1/3 delle spese generali (1/3 di 15% = 5%).
In considerazione di ciò gli oneri diretti (OD) individuati mediante il coefficiente K oscillano da 0,1% (min.) a 5% (max.).
I criteri mediante i quali viene individuata la forbice del K (min. e max.), di seguito riportata sono:
- statistiche infortuni, fonte INAIL;
- indice di frequenza degli infortuni, fonte INAIL;
- indice di gravità degli infortuni, fonte INAIL;
- attività lavorativa presa in considerazione;
- rischi insiti nell’attività lavorativa presa in considerazione;
- opere provvisionali, DPC da prevedere per ridurre i rischi previste nel PSC;
- manutenzione di macchine attrezzature e impianti previste nel PSC;
- informazione dei lavoratori inerente i rischi e l’organizzazione del cantiere;
- formazione dei lavoratori inerente i rischi e l’organizzazione del cantiere;
- segnaletica di sicurezza inerente i rischi e l’organizzazione del cantiere;
- Dispositivi di Protezione Individuali necessari;
- coordinamento delle attività proposta dal CEL;
- coordinamento e consultazione del RLS e/o RLST;
- programmazione delle misure di prevenzione e protezione previste nel PSC;
- addestramento dei lavoratori per l’uso dei DPI.
Si riportano le tabelle del K (min. e max.) a cui fare riferimento; per le attività non previste nelle tabelle si procede per analogia di lavorazione.
I valori espressi in percentuale nelle tabelle a seguire rappresentano esclusivamente un’indicazione tecnica, in relazione alle attività previste ed ai relativi rischi, sarà cura del coordinatore per la progettazione verificare la congruità del K e del caso implementarlo o comprimerlo.
Riepilogo generale (Importo Lavori e Oneri della Sicurezza)
| codice |
ATTIVITÀ |
K% min |
K% max |
| |
OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - RISTRUTTURAZIONI<b/> |
|
|
| |
Demolizione completa di fabbricati |
4.0 |
5.0 |
| |
Demolizione parziale di fabbricati |
3.5 |
5.0 |
| |
Demolizione in breccia a sezione obbligata |
4.0 |
5.0 |
| |
Scavi generale di sbancamento |
0.5 |
2.5 |
| |
Scavo parziale di fondazione |
0.5 |
2.5 |
| |
Scavo a sezione obbligata |
4.0 |
5.0 |
| |
Armatura pareti dello scavo |
1.0 |
3.0 |
| |
Opere di fondazione |
0.5 |
2.5 |
| |
Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota |
0.5 |
2.5 |
| |
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota |
3.0 |
5.0 |
| |
Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo |
4.0 |
5.0 |
| |
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi ristretti |
4.0 |
5.0 |
| |
Murature in laterizio esterne |
2.0 |
5.0 |
| |
Murature in laterizio interne |
1.0 |
2.5 |
| |
Tamponamenti interni |
1.0 |
2.5 |
| |
Intonaci esterni |
2.0 |
5.0 |
| |
Intonaci interni |
1.0 |
2.5 |
| |
Orditura di tetti con legname |
4.0 |
5.0 |
| |
Orditura del tetto con travi in c.a. |
4.0 |
5.0 |
| |
Copertura del tetto con tegole e altri materiali in genere |
4.0 |
5.0 |
| |
Opere da lattoniere |
4.0 |
5.0 |
| |
Pavimenti esterni |
0.5 |
2.0 |
| |
Pavimenti interni |
0.5 |
1.5 |
| |
Rivestimenti esterni |
3.0 |
5.0 |
| |
Rivestimenti interni |
0.5 |
1.5 |
| |
Posa tubi e canne in verticale |
2.0 |
4.0 |
| |
Intonaci in gesso e opere da stuccatore |
0.5 |
1.5 |
| |
Assistenza muraria agli impianti |
0.5 |
2.0 |
| |
Opere di impermeabilizzazione muri controterra |
3.5 |
5.0 |
| |
Opere di impermeabilizzazione coperture ed esterni |
4.0 |
5.0 |
| |
Assistenza alla posa di infissi |
2.0 |
3.5 |
| |
Opere da falegname |
0.5 |
3.0 |
| |
Opere da fabbro |
0.5 |
3.0 |
| |
Opere in pietra naturale |
0.5 |
3.0 |
| |
Opere da vetraio |
0.5 |
3.0 |
| |
Opere da verniciatore |
0.5 |
3.0 |
| |
Impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento |
1.0 |
3.0 |
| |
Impianti idrico sanitari |
0.5 |
3.0 |
| |
Impianti elettrici |
1.0 |
3.0 |
| |
Impianti ascensori |
4.0 |
5.0 |
| |
|
|
|
| |
OPERE DI PREFABRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO |
|
|
| |
Montaggio elementi verticali |
3.0 |
5.0 |
| |
Montaggio elementi orizzontali |
4.0 |
5.0 |
| |
Montaggio pannelli di tamponamento |
3.0 |
5.0 |
| |
Montaggio rampe scale |
4.0 |
5.0 |
| |
Montaggio strutture inclinate e/o complesse |
4.0 |
5.0 |
| |
|
|
|
| |
OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE |
|
|
| |
Sondaggi del terreno |
1.0 |
3.0 |
| |
Prove penetrometriche |
1.0 |
3.0 |
| |
Posa pali in calcestruzzo armato |
1.5 |
3.5 |
| |
Realizzazione pali trivellati |
1.5 |
3.5 |
| |
Battitura pali in c.a. |
2.0 |
4.0 |
| |
Realizzazione di diaframmi e/o paratie |
1.5 |
3.5 |
| |
Realizzazione di micropali e/o berlinesi |
1.5 |
3.5 |
| |
Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno |
1.0 |
3.5 |
| |
Consolidamento del terreno dall’interno di gallerie, pozzi e cunicoli |
4.0 |
5.0 |
| |
Realizzazione di tiranti di ancoraggio |
1.0 |
2.5 |
| |
Realizzazione di colonne (jet-grouting) |
0.5 |
2.0 |
| |
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OPERE STRADALI DI BONIFICA SERVIZI E FOGNATURE |
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Scavo di sbancamento |
0.5 |
2.5 |
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Scavo a sezione ristretta |
3.5 |
5.0 |
| |
Scavo in presenza di interferenze |
4.0 |
5.0 |
| |
Scavo armato |
4.0 |
5.0 |
| |
Realizzazione di pozzi e cunicoli |
4.0 |
5.0 |
| |
Opere di scarificazione e demolizione |
2.0 |
4.5 |
| |
Posa di condotti fognari e camerette |
2.0 |
3.5 |
| |
Opere di rinterro e livellatura |
0.5 |
2.5 |
| |
Asfaltatura stradale |
0.5 |
2.0 |
| |
Realizzazione di pavimenti in pietra naturale |
0.5 |
2.0 |
| |
Posa di prefabbricati e manufatti |
1.5 |
3.5 |
| |
Segnaletica verticale ed orizzontale |
0.5 |
2.0 |
| |
Opere di sterro e movimento terra |
0.5 |
2.5 |
| |
Realizzazione di rampe |
1.0 |
3.5 |
| |
Risagomatura di torrenti |
0.52.5 |
|
| |
Realizzazione di briglie |
1.5 |
4.0 |
| |
Realizzazione muri in c.a. |
1.0 |
3.0 |
| |
Realizzazione muri in pietrame e cls |
3.0 |
5.0 |
| |
Sistemazione di scarpate torrenti e pendii |
1.5 |
4.0 |
| |
Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico |
0.5 |
3.0 |
| |
Potatura piante |
0.5 |
2.0 |
| |
Opere a verde |
0.5 |
1.5 |
| |
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MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO |
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| |
Montaggio strutture verticali |
3.5 |
5.0 |
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Montaggio strutture orizzontali (travi) |
4.0 |
5.0 |
| |
Montaggio capriate ed barcarecci |
4.0 |
5.0 |
| |
Montaggio coperture |
4.0 |
5.0 |
| |
Montaggio scale e grigliati |
3.5 |
5.0 |
Per la determinazione degli oneri delle misure di sicurezza è doveroso suggerire di far riferimento, nei lavori pubblici e per quanto possibile anche nei lavori privati, ai criteri fissati nella Circolare Provinciale. Quando entrerà in vigore il Regolamento in attuazione dell’art.31,comma 1 della L.109/94 e ss.mm. e dell’art.22 del D.Lgs 528/99 si farà riferimento al regolamento stesso.
I luoghi in cui sono localizzati i cantieri di lavoro si trovano nei più svariati ambienti: pianura, litorali, collina, montagna, solchi vallivi ecc. Da ciò discende un’estrema variabilità delle condizioni climatiche, sia in relazione al mutare dei luoghi, ma anche, per lo stesso luogo, in relazione ai diversi momenti temporali. Ciò si esprime in genere con escursioni termiche (annue, stagionali e giornaliere) accentuate, con precipitazioni estive a prevalente carattere temporalesco, con un’intensa attività eolica, e soprattutto nelle zone di montagna, con cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche, con maggiore incidenza delle radiazioni ultraviolette, variabilità pressione atmosferica, neve, pioggia.
Le condizioni climatiche possono comportare per i lavoratori sia rischi diretti (ad esempio patologie indotte da climi freddo-umidi), sia da rischi indiretti (intesi come aggravamento di altri rischi, già insiti nel processo lavorativo ma accentuati dalla presenza di particolari condizioni ambientali).
- Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici - Determinazione 26 luglio 2000 "Calcolo degli Oneri di sicurezza e dell’incidenza della mano di opera in attesa del regolamento attuativo. (Determinazione n. 37/2000) "
- Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, ottobre 1999 "Linee Guida per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 12 del D.Lgs 494/96"
- ISPESL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 8/2000 "D.Lgs. n. 494/96. Costi della sicurezza nei cantieri Edili" di Guido Lusardi Direttore Dipartimento Ispesl Palermo
- Provincia Autonoma di Trento - Circolare Provinciale: "Istruzioni per l’applicazione del D.Lgs. n.494/96 e ss .mm.- Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente la prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" - Febbraio 2001
- Regione del Veneto - Giunta Regionale Assessorato alle politiche sanitarie - Direzione Regionale per la Prevenzione, gennaio 2000" Linee Guida per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 12 del D.Lgs 494/96, come sostituito dall’art. 11 del D.Lgs 528 del 19.11.99".
- Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Foreste 1999 "La valutazione dei rischi e la tutela della sicurezza nei cantieri forestali".
- Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - "Linee guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (con riferimento ai lavori pubblici)"
- Indicitalia - Igiene e sicurezza del lavoro CD-ROM -Ipsoa Editore s.r.l. - Milanofiori/Assago (MI)