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Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili


in conformità al D.Lgs. 14 agosto 1996, n.494, così come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528. MARZO 2002

1. Premessa

Uno degli obblighi del coordinatore per la progettazione in fase di redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento è la stima degli oneri delle misure di sicurezza individuate sul Piano stesso. L’aspetto più problematico dell’applicazione di quest’obbligo sta nel fatto che le disposizioni normative attualmente in vigore, nonché la bozza di Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza o mobili - in attuazione dell’art.31, comma 1, della L.n.109/94 e ss.mm. e dell’art.22, comma1, del d.lgs. n.528/99 - non danno sufficienti indicazioni operative atte a definire criteri univoci di stima.

Partendo da questa problematiche la “Commissione per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, istituita dal Comitato Interprofessionale delle professioni tecniche del Trentino, composta dai signori:

  • Brusco per.ind. Ivan Collegio Periti industriali
  • Cortelletti ing. ClaudioProvincia Autonoma di Trento
  • Dal Bosco ing. ArmandoOrdine Ingegneri
  • Fracalossi geom. Giuliano Collegio Geometri
  • Holler geom. Paolo - A.P.S.S. - Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro
  • Piazzi arch. Maurizio - Ordine Architetti
  • Scrinzi dott. Franco - Ordine Geologi
  • Tartarotti dott. Massimo - Ordine Agronomi Forestali

si è posta l’obiettivo di realizzare un documento contenente dei criteri di stima e dei prezzi relativi alle principali misure di sicurezza al fine di definire una metodologia operativa comune per i coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Prima di entrare nel merito dei criteri di stima è opportuno soffermarsi brevemente su qual è il significato della stima degli oneri delle misure di sicurezza. Tutti ci siamo chiesti perché è necessario stimare le misure di sicurezza, considerato che ogni datore di lavoro ha dovuto applicare le misure di sicurezza sin dagli anni ’50 e gli venivano remunerate nel prezzo dell’opera. A questa domanda la risposta più diffusa e più banale è che lo prevede la legge. Se invece vediamo l’obbligo di stima delle misure di sicurezza come parte integrante dell’obbligo di redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento comprendiamo che se due cantieri richiedono Piani diversi, e quindi misure diverse, anche gli oneri delle misure di sicurezza devono essere diversi. Ne segue, in linea generale, che le spese di sicurezza di un cantiere sono caratteristiche di quel cantiere e non possono essere determinate utilizzando percentuali d’incidenza sul costo delle lavorazioni, ma richiedono una stima analitica.

Se appare giustificato l’obbligo di stima delle misure di sicurezza non possiamo dire altrettanto dell’obbligo di non assoggettare a ribasso gli oneri di tali misure, in quanto la stessa misura di sicurezza può essere attuata – entro certi limiti - con costi diversi mantenendo inalterato il livello di sicurezza. Nonostante questa considerazione rimane l’obbligo normativo e quindi gli oneri delle misure di sicurezza non devono essere soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

2. Introduzione

Il presente lavoro intende costituire un ausilio ai coordinatori attraverso la definizione di modalità operative per la gestione degli oneri delle misure di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

Le modalità operative riportate sono state elaborate considerando quale ambito lavorativo i Lavori pubblici. Ciò nonostante le considerazioni e le metodologie riportate hanno validità generale, e quindi applicabili anche nell’ambito privatistico.

In particolare sono stati affrontati i seguenti aspetti:

  • le misure di sicurezza che devono essere oggetto di stima;
  • classificazione delle misure di sicurezza in sicurezza generale e sicurezza specifica;
  • definizione di criteri per l’individuazione delle misure di sicurezza;
  • formazione delle voci di sicurezza generale e di sicurezza specifica;
  • procedura per la redazione del computo metrico estimativo generale e rappresentazione degli oneri per le misure di sicurezza;
  • modalità operative per la gestione degli oneri delle misure di sicurezza in sede di esecuzione dei lavori;
  • prezzi di misure di sicurezza.

3. Le misure di sicurezza che devono essere oggetto di stima

Per poter definire quali sono le misure di sicurezza che devono essere stimate nel piano di sicurezza e di coordinamento è necessario fare riferimento alle principali disposizioni normative in vigore o in via di definizione che dettano disposizioni in merito ai contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento con particolare riferimento agli oneri della sicurezza:

  • art.12, comma1, del d.lgs. 494/96 e ss.mm.;
  • art. 5, comma1, del D.M. LL.PP. 145/2000 (Capitolato generale d’appalto);
  • art.41 del D.P.R. n.554/1999 (Regolamento della L. 109/94 e ss.mm.);
  • artt.2 e 8 della bozza di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art.31, comma1, della L. 109/94 e ss.mm. e dell’art.22, comma 1, del d.lgs. 528/99;
  • Circolare della provincia autonoma di Trento: Istruzioni per l’applicazione del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. - ”Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” – Febbraio 2001.

Di seguito si riportano le disposizioni sopra citate con evidenziate le indicazioni in merito alla stima delle misure di sicurezza. I testi riportati non costituiscono testo ufficiale.

Art.12, comma 1, del d.lgs. 494/96 e ss.mm., “Piano di sicurezza e di coordinamento”

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

  • modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
  • servizi igienico-assistenziali;
  • protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • viabilità principale di cantiere;
  • impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
  • misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
  • misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
  • misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;
  • disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c);
  • valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
  • misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Art. 5., comma1, del D.M.LL.PP. 145/2000, “Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore”

  1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
    • le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
    • le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
    • le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
    • le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
    • le spese per le vie di accesso al cantiere;
    • le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
    • le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
    • le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
    • le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

Art.41 del D.P.R. 554/1999, “Piani di sicurezza e di coordinamento”

  1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.
  2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

Art.2, comma 2, della bozza di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art.31, comma1, della L. 109/94 e ss.mm. e dell’art.22, comma 1, del d.lgs. 528/99: “Contenuti minimi”

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza come indicato all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
  • una breve relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, in riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    • all’area di cantiere, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 4;
    • all’organizzazione del cantiere, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4;
    • alle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3;
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui all’articolo 5, commi 4 e 5 ;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e successive modifiche; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8 della bozza di Decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art.31, comma1, della L. 109/94 e ss.mm. e dell’art.22, comma 1, del d.lgs. 528/99: “Stima dei costi della sicurezza”

  1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
    • degli apprestamenti previsti nel PSC;
    • delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
    • degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
    • dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
    • delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
    • degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
    • delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
  2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.
  3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.
  4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
  5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni o dovuti a variazioni previsti dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso.
  6. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato d’avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.

Si noti che l’art.12, comma 1, del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. specifica alla lettera s) che devono essere valutate tutte le spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano (elencati dalla lettera a) alla lettera t) del medesimo comma) mentre l’art.8 della bozza di regolamento non richiama tutti gli elementi riportati dell’art.12, comma 1, del d.lgs. n.494/96 e ss.mm..

Dalla lettura delle due disposizioni si ritiene di poter suggerire che i costi elencati al comma 1 dell’art.8 della bozza di regolamento saranno sempre considerati oneri della sicurezza mentre gli elementi dell’art.12 che non sono elencati al comma 1 dell’art.8 della bozza di regolamento verranno considerati oneri della sicurezza se il loro utilizzo è previsto prevalentemente per esigenze di sicurezza (vedi i criteri elencati al successivo punto 3 del presente).

La Circolare provinciale con le Istruzioni per l’applicazione del d.lgs. n.494/96 e ss.mm. viene richiamata in quanto definisce dei criteri per rendere operative le disposizioni normative riportate in precedenza. Tali criteri sono sviluppati ai punti seguenti.

4. Classificazione delle misure di sicurezza in sicurezza generale e in sicurezza specifica

La definizione di un metodo per la stima e la gestione degli oneri delle misure di sicurezza non può prescindere dal considerare che prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di evidenziare i costi della sicurezza gran parte delle misure di sicurezza sono state pagate all’impresa con le spese generali ed in piccola parte con voci ad hoc. Alla luce di questa pregressa gestione e considerato che una parte degli oneri delle misure di sicurezza dovranno ancor oggi essere estrapolati dalle spese generali d’impresa la Circolare provinciale “Istruzioni per l’applicazione del d.lgs. n.494/96 e ss.mm.” ha classificato le misure di sicurezza in due tipologie:

  • misure di sicurezza generale: misure preparatorie e funzionali a più attività lavorative (esempio: la recinzione del cantiere);
  • misure di sicurezza specifica: misure particolari legate allo svolgimento di un’attività lavorativa specifica (esempio: sbadacchiatura degli scavi a sezione ristretta).

Al fine di rendere più comprensibile questa classificazione si riportano di seguito tre elenchi:

  • elenco non esaustivo delle misure di sicurezza generale;
  • elenco non esaustivo delle misure di sicurezza specifica;
  • elenco non esaustivo delle misure di sicurezza che non sono oggetto di stima nel piano di sicurezza e di coordinamento.

ELENCO NON ESAUSTIVO DI MISURE DI SICUREZZA GENERALE

  • la recinzione del cantiere;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • gli accessi, la viabilità principale del cantiere e le sistemazioni dei piazzali;
  • le segnaletica;
  • attrezzature e materiali sanitari;
  • mezzi di estinzione degli incendi e le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
  • le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo se vengono utilizzati prevalentemente ai fini della sicurezza;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
  • le misure per l’eliminazione delle interferenze incompatibili;
  • le misure relative alla gestione degli “elementi d’uso comune”(elementi d’uso comune: opere provvisionali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva);
  • le riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese.

ELENCO NON ESAUSTIVO DI MISURE DI SICUREZZA SPECIFICA:

  • le opere provvisionali quando hanno la funzione prevalente di misura di sicurezza;
  • le sbadacchiature degli scavi;
  • il parapetto sul bordo scavo;
  • la rete di protezione dei ponteggi;
  • la rete di protezione anticaduta nelle coperture;
  • il parapetto sul bordo delle coperture;
  • le strutture per la protezione dei percorsi (tunnel) dalla caduta di oggetti dall’alto;
  • le misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • i tappi a fungo per i ferri verticali;
  • le misure di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura;
  • le misure da adottare contro il rischio di annegamento;
  • le misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • rete di protezione nel caso di disgaggio di parete rocciosa.

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE MISURE DI SICUREZZA CHE NON SONO OGGETTO DI STIMA:
(Vengono remunerate nel prezzo delle lavorazioni)

  • dispositivi di protezione individuale che costituiscono “dotazione personale del lavoratore” (caschetto, cuffie, occhiali, maschere per le polveri, guanti, scarpe, indumenti, ecc.);
  • informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori;
  • sorveglianza sanitaria;
  • redazione del piano operativo di sicurezza;
  • maggiori volumi di scavo dovuti alla realizzazione di pareti di scavo con inclinazione tale da impedire franamenti. In questi casi tutto il volume di scavo è considerato lavorazione e non sicurezza.

5. Definizione di criteri per l'individuazione delle misure di sicurezza

Premesso che molte opere provvisionali, attrezzature o dispositivi “legati” all’esecuzione di attività lavorative possono anche fungere da misure di sicurezza, risulta difficile definire in maniera univoca quali sono le misure di sicurezza di un cantiere se non vengono definiti dei criteri d’analisi. A tal scopo sono stati individuati dei criteri che di seguito vengono esposti.

CRITERIO DELLA PREVALENZA DI UTILIZZO: IL coordinatore per la progettazione e il progettista devono concordare le convenzioni che saranno adottate per la stima di quelle opere provvisionali e attrezzature di lavoro che hanno la duplice funzione di strumento di lavoro e misura di sicurezza (esempio: ponteggi). Per esse si assegnerà alle lavorazioni o alla sicurezza l’onere dell’apprestamento secondo un criterio di prevalenza, senza operare frazionamenti che attribuiscono parte della spesa alle lavorazioni e parte alla sicurezza. Pertanto se un’opera provvisionale o un’attrezzatura avrà prevalentemente la funzione di strumento di lavoro il costo del suo nolo verrà sottoposto ad offerta da parte dell’appaltatore, se invece l’attrezzatura avrà prevalentemente la funzione di misura di sicurezza il costo del suo nolo verrà stabilito dal coordinatore per la progettazione e attribuito interamente ai costi della sicurezza.

Ad esempio nei lavori edili il ponteggio può costituire contemporaneamente sia piano di lavoro che una protezione contro la caduta dall’alto; l’incidenza di una o l’altra funzione dipenderà dal tipo di utilizzo del ponteggio. Se il ponteggio viene installato per realizzare una protezione contro la caduta dall’alto in lavori di manutenzione di una copertura il suo costo verrà totalmente attribuito alla sicurezza, mentre nel caso si installi il ponteggio per il rifacimento degli intonaci di una facciata il suo costo verrà attribuito totalmente alle lavorazioni (voce oggetto di offerta da parte dell’appaltatore).

E’ evidente che le opere provvisionali e le attrezzature utilizzate in cantiere devono essere intrinsecamente sicure indipendentemente dal fatto che il loro costo sia attribuito alla sicurezza oppure alle lavorazioni.

CRITERIO DELLA PREVALENZA DELL’OBIETTIVO PROGETTUALE: Il coordinatore per la progettazione e il progettista devono concordare le convenzioni che saranno adottate per la stima di opere permanenti che hanno la funzione di misura di sicurezza sia durante i lavori che successivamente a lavori ultimati. Queste misure di sicurezza sono quelle che mantengono la loro funzione anche a lavori conclusi o per l’uso corrente (esempio: le opere di sostegno del terreno permanenti) o in occasione di interventi di manutenzione (esempio: ganci con fune di trattenuta lungo il colmo della copertura). In via generale le opere che oltre ad avere la funzione di misura di sicurezza durante i lavori costituiscono un obiettivo progettuale non verranno considerate misure di sicurezza e saranno oggetto di offerta da parte dell’appaltatore.

Si ribadisce infine che è necessario inserire nel piano di sicurezza e di coordinamento uno specifico paragrafo con indicate le convenzioni utilizzate nella stima.

6. Formazione delle voci di sicurezza generale e di sicurezza specifica

Oltre ai criteri che definiscono delle convenzioni è necessario stabile dei criteri che dettano le modalità di stima e di redazione delle voci di sicurezza.

La stima e la redazione delle voci delle misure di sicurezza si articola in tre fasi:

  • 1° FASE: Il coordinatore per la progettazione deve determinare, di norma, in maniera analitica, a corpo o a misura, i prezzi di tutte le misure di sicurezza generale e specifica. I prezzi saranno riferiti al prezzario PAT e nel caso di voci non previste nel prezzario PAT, a listini ufficiali, ad elenchi prezzi specializzati o ad analisi desunte da indagini di mercato. I prezzi saranno comprensivi delle spese generali (13%) e degli utili (10%). Questo criterio viene definito “CRITERIO DELL’ANALITICITA’ DELLA STIMA”.
  • 2° FASE: Le misure di sicurezza individuate e stimate nella prima fase devono poi essere suddivise per categorie (prevalente e scorporabili) seguendo, nel caso di lavori pubblici, la classificazione delle categorie prevista dal D.P.R. n.34/2000.
    L’attribuzione di una misura ad una categoria piuttosto che ad un’altra avviene seguendo il criterio di attribuire gli oneri a chi si presume vada a sostenerli. Ad esempio la recinzione di cantiere e i baraccamenti saranno “messi in carico” alla categoria prevalente poiché generalmente è l’appaltatore principale che provvede all’approntamento del cantiere. . Questo criterio viene definito “CRITERIO DELLA SUDDIVISIONE DEI COSTI PER CATEGORIE DI LAVORAZIONE”.
  • 3° FASE: Per ogni categoria prevalente e scorporabili tutte le misure di sicurezza generale verranno unite a formare un’unica voce e il corrispettivo sarà pagato a corpo. Quindi per ogni categoria vi sarà, di norma, una voce per le misure di sicurezza generale e vi potranno essere voci per le misure di sicurezza specifica.

Si sottolinea che indicare in una voce un corrispettivo a corpo non esclude che l’importo derivi da un’analisi analitica delle componenti di costo. Tale precisazione nasce dall’aver rilevato che talvolta l’indicazione “a corpo” viene erroneamente interpretata come “importo stabilito a percentuale”.

Le misure di sicurezza specifica devono costituire singole voci il cui corrispettivo verrà previsto a corpo o a misura a seconda della tipologia della misura di sicurezza.

Se per esempio si considera la posa di una copertura tre possibili voci di sicurezza specifica sono: il parapetto sul bordo (corrispettivo a ml), l’impalcato sottostante (corrispettivo a mq) e la rete di protezione (corrispettivo a mq).

Nel caso si considerino lavori di scavo due esempi di voci di sicurezza specifica sono il parapetto sul bordo scavo (corrispettivo a ml) e le opere di sbadacchiatura dello scavo stesso (corrispettivo a ml di scavo o mq di superficie).

Si consiglia, ove la misura di sicurezza ha dimensioni geometriche (m, mq, mc, ecc.), di indicare un’unità di misura geometrica per poter pagare ciò che effettivamente viene eseguito. Ad esempio se è prevista la realizzazione di uno scavo a sezione ristretta è opportuno compensare l’onere per la sbadacchiatura degli scavi a mq di scavo. In tal modo se lo scavo realizzato avrà lunghezza inferiore a quello previsto in progetto anche le sbadacchiature saranno pagate per uno sviluppo inferiore, viceversa se lo scavo avrà lunghezza superiore a quanto previsto in progetto anche le sbadacchiature saranno remunerate per uno sviluppo maggiore.

Il criterio ora esposto viene consigliato solo per le misure di sicurezza specifica perché esse essendo generalmente legate alle lavorazioni sono soggette a maggior variabilità rispetto alle misure di sicurezza generale.

Il coordinatore per la progettazione riporterà sul piano di sicurezza e di coordinamento le voci delle misure di sicurezza generale e specifica complete della descrizione e degli importi. Preme sottolineare che la descrizione delle misure di sicurezza generale dovrà indicare chiaramente tutti gli elementi che sono stati considerati e computati.

Il computo metrico estimativo con i singoli prezzi delle misure di sicurezza generale (recinzione, allacciamenti, baraccamenti, coordinamento, ecc.) che concorrono alle voci di sicurezza generale è consigliabile considerarlo un allegato del piano. Detto allegato non farà parte dei documenti di contratto.

7. Procedura per la redazione del computo metrico estimativo generale e rappresentazione degli oneri per le misure di sicurezza

Dopo aver stimato gli oneri delle misure di sicurezza è necessario procedere al loro trasferimento nel computo metrico estimativo, nell’elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture, nella lista delle lavorazioni e forniture e nel capitolato speciale d’appalto.

Se per la stima delle lavorazioni vengono utilizzate voci che contengono nella descrizione (e quindi nel prezzo) delle misure di sicurezza specifica, il progettista dovrà riformulare tali voci sia in termini di descrizione che d’importo. Per quanto riguarda la descrizione dovrà cancellare dalla voce le misure di sicurezza specifica che sono citate mentre per quanto riguarda l’importo dovrà detrarre dall’importo di prezzario la quota delle misure di sicurezza specifica già computate a parte (con voce specifica) dal coordinatore per la progettazione.

Le misure di sicurezza generale sono formate da un insieme di misure che tradizionalmente sono state riconosciute nelle spese generali, e pertanto già contenute nelle voci e nei prezzi. Avendo però l’obbligo di non sottoporre a ribasso di gara gli oneri delle misure di sicurezza si dovrà scorporare dall’importo delle lavorazioni, determinato con i prezzi del prezzario utilizzato, l’importo degli oneri delle misure di sicurezza generale. Il valore limite dell’importo che si può scorporare dipende dall’importo delle misure di sicurezza comprese nelle spese generali. Tale limite percentuale riferito all’importo delle voci del prezzario provinciale si assume in via generale pari al 3%, fatto salvo situazioni particolari individuate dal coordinatore per la progettazione e dal progettista.

L’importo delle lavorazioni “depurato” degli oneri delle misure di sicurezza generale, secondo i criteri sopra esposti, fornisce l’importo per l’esecuzione delle lavorazioni.

Per determinare il costo complessivo dell’opera si procede ad aggiungere all’importo delle lavorazioni al netto degli oneri delle misure di sicurezza, la stima degli oneri delle misure di sicurezza sia generale che specifica con i relativi importi, così come risultanti dal piano di sicurezza e di coordinamento.

A pagina seguente è stata schematizzata la procedura di redazione del computo metrico estimativo nel caso si utilizzi il prezzario provinciale.

PROCEDURA PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (C.M.E.)

LEGENDA

LP = importo totale delle lavorazioni da prezzario (al lordo della sicurezza generale)

SG = importo totale degli oneri relativi alle misure di sicurezza generale

IS = SG/LP incidenza della sicurezza generale sulle lavorazioni

Il Progettista

Con due esempi che seguono si vuole mostrare sinteticamente come si procede alla determinazione dell’importo delle lavorazioni al netto della sicurezza.

Esempio n.1: ONERI DELLE MISURE DI SICUREZZA GENERALE < 3% ALL’IMPORTO DELLE LAVORAZIONI DETERMINATE CON PREZZARIO PROVINCIALE

Si consideri che durante la progettazione di un’opera il progettista abbia determinato il costo delle lavorazioni utilizzando il prezzario provinciale (costo al lordo degli oneri delle misure di sicurezza generale) e contestualmente il coordinatore per la progettazione della sicurezza abbia stimato gli oneri delle misure di sicurezza:

  • importo delle lavorazioni determinato utilizzando i prezzi del prezzario provinciale (al lordo degli oneri delle misure disicurezza generale e al netto degli oneri delle misure di sicurezza specifica):euro 100,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza generale: euro 2,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza specifica: euro 1,00

Il progettista dei lavori dopo aver preso atto dell’importo degli oneri delle misure di sicurezza potrà determinare l’importo delle lavorazioni al netto degli oneri delle misure di sicurezza generale detraendo dalle singole voci delle lavorazioni una quota pari al 2% (l’importo degli oneri delle misure di sicurezza generale).

Gli importi totali di progetto risulteranno i seguenti:

  • importo delle lavorazioni (al netto degli oneri delle misure di sicurezza): euro 98,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza generale: euro 2,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza specifica: euro 1,00
  • importo di progetto (lavorazioni + sicurezza):euro 101,00

Esempio n.2: ONERI DELLE MISURE DI SICUREZZA GENERALE >= 3% ALL’IMPORTO DELLE LAVORAZIONI DETERMINATE CON PREZZARIO PROVINCIALE

Si consideri che durante la progettazione di un’opera il progettista abbia determinato il costo delle lavorazioni utilizzando il prezzario provinciale (costo al lordo degli oneri delle misure di sicurezza generale) e contestualmente il coordinatore per la progettazione della sicurezza abbia stimato gli oneri delle misure di sicurezza:

  • importo delle lavorazioni determinato utilizzando i prezzi del prezzario provinciale (al lordo degli oneri delle misure di sicurezza generale e al netto degli oneri delle misure di sicurezza specifica):euro 100,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza generale: euro 4,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza specifica: euro 1,00

Il progettista dei lavori dopo aver preso atto dell’importo degli oneri delle misure di sicurezza potrà determinare l’importo delle lavorazioni al netto degli oneri delle misure di sicurezza generale detraendo dalle singole voci delle lavorazioni una quota pari al 3% (valore che rappresenta in linea generale l’importo limite degli oneri delle misure di sicurezza generale compresi nelle voci da prezzario provinciale).

Gli importi totali di progetto risulteranno i seguenti:

  • importo delle lavorazioni (al netto degli oneri delle misure di sicurezza):euro 97,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza generale: euro 4,00
  • importo totale oneri delle misure di sicurezza specifica: euro 1,00
  • importo di progetto (lavorazioni + sicurezza):euro 102,00

8. Modalità operative per la gestione degli oneri delle misure di sicurezza in sede di esecuzione dei lavori

In questo capitolo si affrontano le principali problematiche relative alla gestione degli oneri per le misure di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Le regole per la gestione degli oneri dovranno essere definite sugli elaborati progettuali; nel caso di appalto saranno riportate sul Capitolato speciale d’appalto mentre nei lavori in economia sull’Elaborato che contiene le clausole essenziali che disciplinano l’esecuzione dell’opera.

I quesiti principali a cui cercheremo di dare risposta sono:

  1. Gli oneri per le misure di sicurezza fanno parte integrante dell’importo delle singole categorie di lavorazioni ai fini della qualificazione delle imprese?
  2. I prezzi delle lavorazioni inseriti nel contratto di subappalto devono essere al netto degli oneri per le misure di sicurezza?
  3. Come ci si comporta in caso di proposte di modifica di misure di sicurezza da parte dall’appaltatore?
  4. Come si determinano i nuovi prezzi delle lavorazioni?
  5. Come si determinano i nuovi prezzi delle misure di sicurezza?
  6. Come si pagano gli oneri per le misure di sicurezza generale e specifica?

Per ognuna delle problematiche evidenziate verrà presentata di seguito una soluzione congruente con le disposizioni normative e le metodologie operative attualmente in uso per la redazione dei progetti e la gestione degli stati d’avanzamento dei lavori.

8.1 Gli oneri per le misure di sicurezza fanno parte integrante dell'importo delle singole categorie di lavorazioni, ai fini della qualificazione delle imprese?

Si, l’importo della categoria prevalente e delle categorie scorporabili è dato dalla somma dell’importo delle lavorazioni più l’importo degli oneri della sicurezza.

8.2 I prezzi delle lavorazioni inserite nel contratto di subappalto devono essere al netto degli oneri per le misure di sicurezza?

Si. Considerato che l’appaltatore nel formulare la sua offerta indica i prezzi delle lavorazioni al netto degli oneri per le misure di sicurezza anche i prezzi indicati nel contratto di subappalto devono essere al netto degli oneri della sicurezza altrimenti non è possibile verificare se le opere affidate in subappalto verranno affidate con un ribasso superiore al 20 % sui prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione (art.18 comma 4 della L.n.55/90).

8.3 Come ci si comporta in caso di proposte di modifica del piano da parte dell'appaltatore?

La possibilità da parte dell’appaltatore di presentare proposte di modifica al piano di sicurezza e di coordinamento è prevista da due disposti legislativi:

  • l’articolo 12 comma 5 del d.lgs. n.494/96 e ss.mm.
    “L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.”
  • l’art. 31 comma 2-bis della L. n.109/94 e ss.mm.
    “Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.”

La prescrizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art.12 comma 5 del d.lgs. 494/96 e ss.mm. ha essenzialmente lo scopo di scoraggiare le imprese ad interpretare “la sicurezza” come un ambito ove è possibile formulare con facilità nuovi prezzi.

Ciò non significa però che il committente e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori possano trascurare le proposte delle imprese in quanto il d.lgs. n.494/96 e ss.mm. prescrive a carico dei soggetti citati degli obblighi specifici in merito:

  • l’art.3 comma 1 obbliga il committente ad attenersi, anche nell’esecuzione del progetto, ai principi generali di tutela di cui all’art.3 del d.lgs. n.626/94 e ss.mm.. Ciò obbliga il committente a garantire sempre le più idonee misure di sicurezza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • l’art.5 comma 1 lett. b) obbliga il coordinatore per l’esecuzione dei lavori a provvedere ad adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Alla luce delle disposizioni citate si ritiene che il divieto di modifica o di adeguamento dei prezzi pattuiti valga solo per quei casi ove il piano di sicurezza e di coordinamento prevede delle misure di sicurezza idonee e non nei casi ove sono state dimenticate misure di sicurezza o dove le misure di sicurezza previste nel piano sono insufficienti.

In relazione alla tipologia di proposte che può formulare l’impresa si individuano essenzialmente tre situazioni che meritano di essere commentate:

  • qualora l’appaltatore rilevi che nel progetto, in particolare nel Piano di sicurezza e di coordinamento, sono state omesse delle misure di sicurezza, sarà obbligo del committente, attraverso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, porre rimedio ed individuare le misure di sicurezza idonee a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori riconoscendo all’impresa i relativi oneri. L’importo di questi oneri sarà stabilito dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori in collaborazione con il direttore dei lavori;
  • se invece l’appaltatore propone una misura di sicurezza alternativa ed equivalente ai fini della sicurezza ad una prevista nel piano di sicurezza e di coordinamento, sarà compito del coordinatore verificarne l’equivalenza. L’accettazione da parte del coordinatore e del direttore dei lavori comporta anche la definizione del prezzo. Se il prezzo della nuova misura è superiore a quello previsto in progetto verrà corrisposto il prezzo di progetto;
  • infine se l’appaltatore propone una misura di sicurezza alternativa ad una prevista nel piano di sicurezza e di coordinamento, ma di grado e prezzo superiore, sarà compito del coordinatore con il committente e il direttore dei lavori verificare l’opportunità del suo utilizzo e la congruità della proposta in termini economici. Se la nuova misura viene riconosciuta necessaria e quindi inserita nel piano di sicurezza e di coordinamento, verrà aggiornato, l’importo per gli oneri delle misure di sicurezza.

8.4 Come si determinano i nuovi prezzi delle lavorazioni?

Qualora in corso d'opera si rendano necessari lavori non previsti, per i quali non si trovi nell'allegata lista delle lavorazioni e forniture il relativo prezzo, si procederà alla formulazione di Nuovi Prezzi.

Considerando che tutti i prezzi delle lavorazioni, sia del prezzario provinciale che quelli determinati attraverso nuove analisi, contengono una quota di oneri per le misure di sicurezza è necessario definire la procedura per ottenere il prezzo della lavorazione al netto degli oneri per le misure di sicurezza.

Il nuovo prezzo delle lavorazioni dovrà essere calcolato al netto del “ribasso convenzionale” formulato dall’appaltatore in sede di gara. Qualora l’appalto sia stato aggiudicato con il sistema dell’offerta a prezzi unitari si calcola il “ribasso convenzionale” rapportando la differenza tra il prezzo stimato dall’amministrazione per le lavorazioni ed il prezzo complessivo offerto dall’appaltatore al prezzo stimato dall’amministrazione per le lavorazioni.

Il compenso per le lavorazioni si calcola con la seguente formula:
NPL = V x (1 – P/100) x (1 – R/100)

dove:
NPL = il nuovo prezzo per le lavorazioni (al netto degli oneri di sicurezza generale)
V = prezzo di riferimento dell’elenco prezzi generale
P = percentuale d’incidenza degli oneri di sicurezza generale sull’importo delle lavorazioni (al lordo della sicurezza generale), e cioè P=…………. (in via generale il limite superiore è il 3%)
R = percentuale di ribasso convenzionale

ESEMPIO n.1: Nuovo prezzo per “Conglomerato armato per fondazioni Rck=25”.

Ipotesi:

  • prezzo di riferimento dell’elenco prezzi generale del “Conglomerato armato per fondazioni Rck=25”:
    V = 150,29 euro/mc
  • ribasso: R=10%
  • percentuale d’incidenza degli oneri di sicurezza generale sull’importo delle lavorazioni (al lordo della sicurezza generale): P=2%

Il nuovo prezzo (al netto del ribasso e degli oneri per le misure di sicurezza generale) per il “Conglomerato armato per fondazioni Rck=25” è dato da:
NPL = 150,29 x (1 – 2/100) x (1 – 10/100) = 132,56 euro/m

ESEMPIO n.2: Nuovo prezzo per “Conglomerato armato per fondazioni Rck=25”.

Ipotesi:

  • prezzo di riferimento dell’elenco prezzi generale del “Conglomerato armato per fondazioni Rck=25”:
    V = 150,29 euro/mc
  • ribasso: R=10%
  • percentuale d’incidenza degli oneri di sicurezza generale sull’importo delle lavorazioni (al lordo della sicurezza generale): P=4%

Il nuovo prezzo (al netto del ribasso e degli oneri per le misure di sicurezza generale) per il “Conglomerato armato per fondazioni Rck=25” è dato da:
NPL = 150,29 x (1 – 3/100) x (1 – 10/100) = 131,20 euro/mc

8.5 Come si determinano i nuovi prezzi delle misure di sicurezza?

Come si è visto in precedenza si hanno due tipologie di voci di misure di sicurezza: misure di sicurezza generale e misure di sicurezza specifica. La determinazione di nuovi prezzi per le due tipologie di misure di sicurezza avverrà in maniera diversa.

I nuovi prezzi relativi a misure di sicurezza specifica verranno stabiliti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori in collaborazione con il direttore dei lavori quando se ne ravvisi la necessità, utilizzando il criterio del ragguaglio o il criterio del riferimento all’elenco prezzi provinciale o l’analisi prezzi.

I nuovi prezzi relativi a misure di sicurezza generale verranno determinati dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori in collaborazione con il direttore dei lavori nel caso di variante progettuale che modifichi l’importo di contratto delle varie categorie (prevalente e scorporabili).

In questi casi il criterio utilizzato prevede che detta A una qualsiasi categoria e:

  • L = importo totale (di tutte le categorie) delle lavorazioni del contratto originario (al netto degli oneri della sicurezza)
  • SG = importo totale (di tutte le categorie) degli oneri delle misure di sicurezza generale riportati nel contratto originario
  • NPLC = la differenza tra l’importo delle lavorazioni di variante e l’importo delle lavorazioni di contratto (contratto originario o variante precedente, nel caso vi sia già stata una variante), riferiti alla categoria A

il nuovo prezzo degli oneri per le misure di sicurezza generale, per la categoria A, indicato con NPSG è dato dalla seguente formula: NPSG = (SGxNPLC)/L

Se i lavori calano il nuovo prezzo sarà in detrazione.

Si noti che la formula riportata prevede che il nuovo prezzo degli oneri per le misure di sicurezza generale di ogni categoria dipenda dall’incidenza dell’importo totale degli oneri per le misure di sicurezza generale sull’importo totale delle lavorazioni, cioè non si tiene conto che il rapporto tra l’importo degli oneri delle misure di sicurezza e l’importo delle lavorazioni cambia da categoria a categoria. Tale scelta deriva dalla necessità di semplificare il calcolo degli oneri per le misure di sicurezza mantenendo invariata l’incidenza complessiva degli oneri per le misure di sicurezza sull’importo complessivo delle lavorazioni.

ESEMPIO: Calcolo del nuovo prezzo per le misure di sicurezza generale della categoria prevalente

Ipotesi:

  • importo totale (di tutte le categorie) delle lavorazioni del contratto originario (al netto degli oneri della sicurezza ed esclusi i nuovi prezzi): L = 500'000,00 euro
  • importo totale (di tutte le categorie) degli oneri delle misure di sicurezza generale riportati nel contratto originario: SG=10'000,00 euro
  • NPLC = la differenza tra l’importo delle lavorazioni di contratto (contratto originario o variante precedente) e quello dei lavori di variante riferiti alla categoria prevalente: NPLC=25'000,00 euro

il nuovo prezzo degli oneri della sicurezza generale, per la categoria prevalente, indicato con NPSG è:
NPSG = (10'000,00x25‘000,00)/500'000,00 = 500,00 euro

8.6 Come si pagano gli oneri per le misure di sicurezza generale e specifica?

Il sistema di pagamento delle misure di sicurezza sarà diverso a seconda se si tratta di misure di sicurezza generale o misure di sicurezza specifica.

Considerato che le voci di misure di sicurezza generale descrivono un insieme di misure che per tradizione sono state pagate con le spese generali si ritiene congruo continuare a pagare tali misure, negli stati d’avanzamento dei lavori, in proporzione alle lavorazioni eseguite. Si propone pertanto di inserire nei capitolati la seguente clausola:

“Nei pagamenti in acconto verrà corrisposta una quota degli oneri per le misure di sicurezza generale di ciascuna categoria. La quota sarà determinata in proporzione al rapporto tra l’importo delle lavorazioni eseguite e l’importo totale delle lavorazioni previste per ciascuna categoria.”

Poiché non si ha mai un’esatta corrispondenza tra gli “importi di progetto” e gli “importi eseguiti” si pone il problema se gli oneri per le misure di sicurezza generale debbano essere pagati per l’intero loro importo o in proporzione all’importo delle lavorazioni eseguite. Considerando che per modeste variazioni delle lavorazioni tra le quantità previste in progetto e le quantità eseguite non vi sono evidenti differenze di misure di sicurezza generale (e quindi di importo) si ritiene congruo pagare tutto l’importo previsto per le misure di sicurezza generale se non sono intervenute varianti che richiedono l’approvazione del responsabile del procedimento. Pertanto si consiglia di inserire nel capitolato la seguente clausola:

“In occasione della redazione dello Stato Finale, indipendentemente dall’importo dei lavori eseguiti verrà corrisposto l’importo totale degli oneri per le misure di sicurezza generale previsti in contratto se le variazioni apportate ai lavori sono nell’ambito discrezionale del direttore dei lavori come definito dall’art.51 comma 5bis della L.P. n.26/03 e ss.mm..”

Le misure di sicurezza specifica costituiscono invece delle opere ben identificabili che potranno essere pagate utilizzando i criteri delle lavorazioni, cioè in ogni stato d’avanzamento dei lavori sarà pagata la quota degli oneri per le misure di sicurezza specifica effettivamente sostenuti dall’appaltatore.

Nei lavori in economia potrà essere semplificato il pagamento degli oneri per le misure di sicurezza riportando sulle clausole contrattuali che il pagamento degli oneri per le misure di sicurezza avverrà nello stato finale.

9. Prezzi di misure di sicurezza

In questo punto sono elencate delle misure di sicurezza generale e specifica con il relativo prezzo. I prezzi indicati devono intendersi riferiti ad un cantiere medio e orientativi in quanto non derivano da analisi prezzi ma da indagini di mercato o da prezzari in commercio e citati in bibliografia. Si invitano pertanto i coordinatori per la progettazione a sviluppare di volta in volta una propria analisi prezzi delle misure di sicurezza e ad utilizzare le voci e i prezzi qui riportati quali elementi di confronto.

I prezzi delle misure di sicurezza dovranno essere determinati a partire dai prezzi elementari di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, dedotti dal listino PAT o dal listino della Camera di commercio o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato. All’importo così determinato dovrà aggiungersi una percentuale del 13% per le spese generali ed una ulteriore percentuale del 10% per gli utili d’impresa.

La determinazione dei prezzi elementari dovrà essere riferita alla specifica opera che si va a realizzare, cioè dovrà tener conto dell’influenza di:

  • quota del cantiere;
  • distanza del cantiere da magazzini di materiali edili;
  • accessibilità e morfologia dell’area di cantiere;
  • dimensioni dell’intervento.

LEGENDA

La lettera davanti al numero progressivo delle voci ha il seguente significato:

  • G = misura di sicurezza generale
  • S = misura di sicurezza specifica
  Descrizione U.M. Euro
  RECINZIONI E ACCESSI AL CANTIERE    
  Nolo di recinzione alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete metallica elettrosaldata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, al disfacimento e quanto altro necessario.    
G1 per il primo mese o frazione ml 5.60
G2 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ml 0.60
  Nolo di recinzione alta cm 200, eseguita con tubi da ponteggio infissi e rete metallica plastica stampata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, al disfacimento e quanto altro necessario.    
G3 per il primo mese o frazione ml 7.10
G4 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ml 0.50
  Nolo di cancello carrabile ad uno o due battenti, realizzato con telaio in legno, controventi e chiusura con rete plastica stampata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla realizzazione dei pilastrini con relative fondazioni, al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, al disfacimento e quanto altro necessario.    
G5 per il primo mese o frazione mq 22.20
G6 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 0.27
  Nolo di cancello carrabile ad uno o due battenti, realizzato con tubi da ponteggio, controventi e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla realizzazione dei pilastrini con relative fondazioni, al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, al disfacimento e quanto altro necessario.    
G7 per il primo mese o frazione mq 23.50
G8 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo mq 0.27
  Nolo di delimitazione alta m 1,00 eseguita con tubi da ponteggio infissi nel terreno e rete di plastica stampata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, al disfacimento e quanto altro necessario.    
G9 per il primo mese o frazione ml 4.13
G10 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ml 0.40
  BARACCAMENTI    
  Nolo di box di cantiere uso spogliatoio o ufficio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni. Dotazioni: armadietti a due scomparti se uso spogliatoio o scrivania, sei sedie, armadio e accessori se uso ufficio. Dimensioni orientative m 2,40x5,40x2,40(H). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, allo smontaggio, alla preparazione della base in cls armata di appoggio e relativa demolizione e quanto altro necessario.    
G11 per il primo mese o frazione cad 480.00
G12 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 170.00
  Nolo di box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40(H). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, allo smontaggio, alla preparazione della base in cls armata di appoggio e relativa demolizione e quanto altro necessario.    
G13 per il primo mese o frazione cad 770.00
G14 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 420.00
  Nolo di box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di una doccia, un WC, un lavabo a due rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni orientative m 2,40x3,00x2,40(H). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, allo smontaggio, alla preparazione della base in cls armata di appoggio e relativa demolizione e quanto altro necessario.    
G15 per il primo mese o frazione cad 485.00
G16 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 240.00
  Nolo di bagno chimico pronto per l’uso di dimensioni orientative 115 x 125 serbatoio 265 litri , depositato e ritirato da operatore della ditta fornitrice in luogo accessibile ad un autocarro di peso totale di q.li 35 compresa la pulizia periodica per aspirazione e pulizia dello stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, allo smontaggio, alla preparazione della base in cls armata di appoggio e relativa demolizione e quanto altro necessario.    
G17 per il primo mese o frazione cad 230.00
G18 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 140.00
  SEGNALETICA DI SICUREZZA    
  Nolo di segnaletica costituita da cartello metallico posato a parete. Dimensioni orientative: circolari diam. max 65 cm, rettangolari dim. max. 90 cm, triangolari lato max. 90 cm.    
G19 per due anni o frazione cad 32.00
  Nolo di segnaletica costituita da cartello metallico su palo metallico dotato di fondazione in calcestruzzo.    
G20 per due anni o frazione cad 130.00
  Nolo, manutenzione e rimozione di lampeggiatore automatico crepuscolare a luce gialla intermittente completo di batteria.    
G21 per ogni mese o frazione cad 0.77
  Nolo, manutenzione e rimozione di coppia di semafori su palo a tre luci con batterie ricaricabili da 15 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100 m.    
G22 per ogni mese o frazione cad 72.00
  PRESIDI SANITARI    
  Fornitura di pacchetto di medicazione conforme a quanto prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n.303/56 e dall' art. 1 D.M. 28 luglio 1958.    
G23   cad 30.00
  Fornitura di cassetta di pronto soccorso conforme a quanto prescritto dall'art. 29 del D.P.R. n.303/56 e dall' art.2 D.M. 28 luglio 1958.    
G24   cad 60.00
  MEZZI ANTINCENDIO    
  Nolo di estintore portatile a polvere ad kg 12 tipo A, B, C omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, il nolo, la manutenzione periodica prevista per legge e quanto altro necessario.    
G25 per sei mesi o frazione cad 16.40
  Nolo di estintore carrellato a polvere da kg 30 omologato (DM 20.12.1992). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, il nolo, la manutenzione periodica prevista per legge e quanto altro necessario.    
G26 per sei mesi o frazione cad 33.00
  Nolo di armadio con le attrezzature necessarie per l'equipaggiamento delle squadre di salvataggio nei lavori in galleria. L'armadio dovrà contenere le attrezzature previste dall'art. 101 del D.P.R. 20 marzo 1956, n.320. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, il nolo, la manutenzione periodica prevista per legge e quanto altro necessario.    
G27 per due anni o frazione cad 1292.00
  PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE E PARAPETTI    
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di barriere di protezione per linee elettriche aeree esterne con conduttori nudi, realizzate mediante apposite strutture di tavole su pali di legno, idonee a garantire le distanze di sicurezza fissate dalle norme da autocarri, macchine operatrici, gru, carichi appesi a gru, ecc. Pali di altezza in funzione della tensione dell'elettrodotto (CEI 11-4), interasse fino a 3 m, tavolato fino ad altezza di m 1 circa.    
G28 per due anni o frazione ml 80.00
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di portale provvisorio per individuare la sagoma limite di carichi, a protezione di linee aeree esterne posate a 5 ml da terra realizzato in legno e larghezza fino a 3 ml.    
G29 per due anni o frazione cad 400.00
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di parapetto a protezione di balconi, scale, ecc.. Eseguito con struttura in tavole di legno sia per gli elementi verticali che orizzontali. Il parapetto, fornito di tavola fermapiede dovrà avere un'altezza >= a ml. 1,00.    
G30 per due anni o frazione ml 16.60
  IMPIANTO DI TERRA    
  Formazione di impianto di terra completo, costituito da corda di rame da 35mmq, puntazze, morsetti, scavi, ripristini e quanto altro necessario.    
G31   ml 41.40
  IMPIANTI PER LAVORI IN GALLERIA    
  Nolo di impianto anemometrico.    
G32 per ogni mese o frazione cad 95.00
  Nolo della rete dell'impianto anemometrico.    
G33 per ogni mese o frazione ml 2.60
  Nolo della linea elettrica mobile, compresi corpi illuminanti    
G34 per due anni o frazione ml 18.10
  Nolo di sirena d’allarme.    
G35 per ogni mese o frazione cad 78.00
  Nolo apparecchiatura rilevamento GAS e tenuta registro    
G36 per ogni mese o frazione cad 260.00
  Nolo di ventolini da 90 kW, di manichetta aria sana (diametro 80 cm), e quanto altro necessario.    
G37   ml 41.40
  COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI DATORI DI LAVORO    
  Costo orario delle riunioni di coordinamento.    
G38 tecnico ora 38.00
  DISPOSITIVI ANTICADUTA    
  Nolo di dispositivo anticaduta costituito da: imbracatura con bretelle e cosciali, fune di trattenuta regolabile di lunghezza massima 2,00 m, dissipatore di energia, fune di trattenuta di lunghezza massima 10 m, accessori e quanto altro necessario.    
S1 per ogni mese o frazione cad 12.20
  STRUTTURE E BARRIERE DI PROTEZIONE ESTERNE    
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con copertura in tavoloni in legno spess. cm. 5.    
S2 per due anni o frazione mq 6.20
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di parapetto di protezione su coperture a falde piane e inclinate, realizzato con elementi verticali metallici prefabbricati ancorati alla struttura portante (travi, solai) e assito trasversale con tavole in legno, le caratteristiche statiche del parapetto devono rispettare la Norma UNI HD 1000. L'interasse di posa degli elementi prefabbricati dovrà essere scelto a seconda della portata d'urto descritta nelle caratteristiche della casa costruttrice. Le istruzioni di posa del produttore dovranno essere custodite in cantiere.    
S3 per il primo mese o frazione ml 34.00
S4 per mesi successivi al primo o frazione ml 6.20
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di recinzioni di protezione a scavi o aree, realizzata con montanti verticali in elementi lìgnei conficcati nel terreno, elementi trasversali in tavole di legno dello spessore superiore o uguale a mm.20, per un'altezza non inferiore a ml.1.00.    
S5   ml 10.90
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di armatura delle pareti dello scavo, realizzato con pannelli in legno, metallo o misti, puntellatura degli stessi attraverso puntelli metallici allungabili e/o travatura in legno.    
S6 fino ad un'altezza di ml.3,00 per un mese o frazione mq 32.10
S7 fino ad un'altezza di ml. 3,00 per ogni mese successivo mq 10.40
S8 fino ad un'altezza di ml 5,00 per un mese o frazione mq 37.70
S9 fino ad un'altezza di ml. 5,00 per ogni mese successivo mq 13.00
  Nolo, manutenzione, carico e scarico di barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in polietilene 100 %, lunghezza 100 cm e colore bianco o rosso.    
S10 per ogni mese o frazione ml 9.80
  Nolo, manutenzione, carico e scarico di barriera stradale di sicurezza tipo "New Jersey" in calcestruzzo della lunghezza di ml. 6,00.    
S11 per due anni o frazione cad 220.00
  PROTEZIONI NELLE DEMOLIZIONI E NEI CONSOLIDAMENTI    
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di tavolato per opere di demolizioni costituito da travi e tavole da cm 5 di spessore in legno d'abete fino a metri 3,5 dal piano di calpestio.    
S12 per ogni mese o frazione mq 18.80
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di tavolato per opere di demolizioni costituito da travi e tavole da cm 5 di spessore in legno d'abete fino a metri 6,0 dal piano di calpestio.    
S13 per ogni mese o frazione mq 23.80
  PROTEZIONI DALLA CADUTA DI MATERIALI DALL’ ALTO    
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata di sporgenza m 1,20 dal ponteggio e tavole da cm 4.    
S14 per il primo mese ml 5.00
S15 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ml 1.00
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata di sporgenza m 1,50 dal ponteggio e tavole da cm 4.    
S16 per il primo mese ml 6.00
S17 per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ml 1.10
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, sotto ponti a sbalzo, sotto scale aeree, sotto argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione.    
S18 per due anni o frazione ml 9.50
  PROTEZIONI DA POLVERI, SCINTILLE E SCHEGGE    
  Trattamento antipolvere eseguito con spruzzi d'acqua. Nel prezzo si intende compreso e compensato il nolo dell'autobotte con operatore ed ogni altro onere necessario.    
S19 per ogni ora o frazione ora 92.00
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di schermo mobile per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26 mm equipaggiato con tenda autoestinguente a strisce tipo Lansarc colore arancio o equivalente, per il filltraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni m 1,30 di larghezza e m 1,90 di altezza.    
S20 per ogni mese o frazione cad 7.30
  Nolo, montaggio, manutenzione e disfacimento di protezione contro le polveri costituita da paretina con struttura in legname, realizzata da orditura principale verticale ad interesse di m 0,8-1,0 e da orditura secondaria orizzontale ad interesse di m 0,5 e da doppio telo di polietilene, posto in opera con sovrapposizioni e sigillato con nastro adesivo.    
S21 per due anni o frazione mq 15.40
  PROTEZIONI NEI LUOGHI CONFINATI    
  Accertamento natura e percentuale di gas tossici presenti nell'atmosfera di luoghi confinati o ristretti (pozzi, fosse, cisterne, canalizzazioni, ...).    
S22   cad 92.90
  Accertamento natura e percentuale di gas infiammabile o esplosivi presenti nelle atmosfere di luoghi confinati o ristretti (pozzi, fosse,cisterne, canalizzazioni,…).    
S23   cad 92.90
  Accertamento della percentuale di ossigeno presente nell'atmosfera di luoghi confinati o ristretti (pozzi, fosse, cisterne, canalizzazioni, .….).    
S24   cad 130.30
  PROTEZIONI DA BARRE D'ARMATURA    
  Nolo, posa, manutenzione e rimozione di protezioni in sommità ferri armatura con tavole di legno da cm 2-3 di spessore legate ai ferri d’armatura.    
S25   cad 1.14
  Nolo, posa, manutenzione e rimozione di protezioni in sommità ai ferri armatura con "funghi" in plastica.    
S26   cad 0.22

Bibliografia

  • C. Cortelletti, “Definizione e stima degli oneri per le misure di sicurezza – Modalità operative per la gestione degli oneri delle misure di sicurezza sia in sede di progettazione che in sede di esecuzione”, Opuscolo realizzato per del corso di formazione in materia di sicurezza nei cantieri edili o di ingegneria civile ex art.10 d.lgs. n.494/96 e ss.mm. organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2001
  • CPT di Roma, “I costi della sicurezza – Volume primo: Prontuario per l’individuazione dei costi – Volume secondo: Preziario per la stima dei costi”, Edizioni C.S.E. s.r.l., Edizione 1998
  • G. Semeraro, “Il piano di sicurezza e coordinamento secondo il d.lgs. 494/96”, EPC libri, Edizione 1998
  • G. Semeraro e S. Mengarelli, “Stima degli oneri della sicurezza nei cantieri edili”, EPC Libri, Edizione 1999
  • A.Bassi, “Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale d’appalto per la sicurezza”, Maggioli Editore, IV Edizione 2001
  • Regione Umbria, “Elenco regionale dei prezzi”, Edizione 1998
  • Regione autonoma Valle D’Aosta, “Elenco prezzi regionale 2000 – 2001”
  • CosTus, ACCA software s.r.l., Montella AV