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Contributo annuale alle spese dell'Ordine

CONTRIBUTO ANNUALE ALLE SPESE DELL'ORDINE

Estratto dal verbale della seduta del giorno 7 marzo 2011

Delibera n. 110506 – Contributo alla spese dell’Ordine

Il Consiglio, preso atto della necessità di stabilire l'entità del contributo alle spese per il funzionamento dell'Ordine da porre a carico degli iscritti per l'anno 2011, considerato l'andamento del bilancio 2010, operate le opportune considerazioni sul preventivo per l'anno 2011 che sarà portato all’approvazione dell’assemblea generale, su proposta del Tesoriere, dispone di mantenere inalterate le quote come fissate per l’anno 2010, che risultano pertanto della seguente entità, con onere dell’aggio esattoriale gravante sull’Ordine:

- € 140,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2011 da laureati nell'anno 2010 e 2009;

- € 190,00 per iscrizioni confermate per l'anno 2011 da laureati nell'anno 2008 e precedenti;

- nessun onere viene posto a carico degli iscritti che al 31/12/2010 abbiano compiuto i 75 anni di età.

Dispone ulteriormente:

- il contributo sarà esatto in unica rata, scadente il 31 maggio 2011;

- per il caso di reiscrizione o di trasferimento da altro Ordine, sarà incassata la rata del contributo, determinato secondo i su esposti criteri aventi a riferimento l'anno di conseguimento della laurea, se in scadenza successivamente alla data di reiscrizione o di cancellazione dall'Ordine di provenienza. Peraltro nessun onere sarà posto a carico del trasferito qualora il nullaosta rilasciato dall'Ordine di provenienza attesti la regolarità del pagamento del contributo per l'anno 2011;

- in caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota se non scaduta;

- per l’anno solare di prima iscrizione non viene richiesto il contributo;

- le quote dovute ai sensi di quanto esposto e, per qualsivoglia motivo, non poste a ruolo, saranno riscosse a mezzo bollettini di c/c postale o direttamente per cassa presso la Segreteria.

In attuazione del disposto di cui all’art. 4 della L. 7.8.90, n. 241, e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale può essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione a ruolo. Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.