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IN MATERIA DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, GLI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI, DEGLI INGEGNERI, DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, DEI GEOLOGI E I COLLEGI DEI GEOMETRI, DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI AGRARI
Premesso che: - in materia di incarichi di progettazione e direzione lavori sono stati adottati i protocolli d’intesa di data 4 maggio 1992 tra la Provincia Autonoma di Trento, gli Ordini degli ingegneri ed architetti della provincia di Trento, l’A.N.C.I. e l’U.N.C.E.M. e di data 28 settembre 1995 tra la Provincia Autonoma di Trento e gli Ordini degli ingegneri ed architetti della Provincia di Trento, al fine di regolare i rapporti con i suddetti Ordini;
- i protocolli d’intesa sopra richiamati hanno raggiunto diversi obiettivi che le parti si erano prefissate;
- recentemente il quadro normativo in materia di lavori pubblici è significativamente mutato sia a livello nazionale che provinciale;
- tale mutamento ha comportato anche l’adeguamento delle tariffe professionali, operato con Decreto Ministeriale 4 aprile 2001;
- l’articolo 17, comma 12-ter della legge 11 febbraio1994, n. 109 e s.m. come aggiunto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, introduce nuovi criteri e modalità in materia di onorari spettanti agli ingegneri, agli architetti, ai dottori agronomi e forestali, ai geologi, ai geometri, ai periti industriali ed ai periti agrari;
- nel comune intendimento di favorire la convergenza degli interessi della Provincia e dei suoi enti funzionali, degli Enti locali e dei professionisti appartenenti ai diversi Ordini e Collegi, le parti concordano di pervenire alla sottoscrizione di un nuovo protocollo;
- il Consorzio dei Comuni Trentini, nell’ambito della propria funzione di rappresentanza e nel rispetto dell’autonomia dei singoli Enti, interviene alla stipula del presente accordo al fine di rendere disponibile a favore dei Soci un utile strumento per le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori.
Tra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei geologi e i Collegi dei geometri, periti industriali e periti agrari si conviene quanto segue: - di prendere atto che, fino all’emanazione del nuovo Decreto Ministeriale previsto dall’art. 17 comma 12 ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., per tutte le attività professionali legate alla progettazione nel suo complesso previste dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 si applicano:
- le nuove tariffe stabilite dal Decreto del Ministero di Giustizia del 4 aprile 2001 indistintamente, per quanto di loro competenza, per tutti i professionisti che in questo contesto prestano la propria attività: ingegneri, architetti, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri e periti industriali e agrari;
- le tariffe per le prestazioni professionali dei geologi in vigore, previste dal D.M. 18 novembre 1971 e s.m. per la redazione della “relazione geologica” relativa ai tre livelli di progettazione;
- di promuovere in forma concordata la stesura per quanto riguarda gli Enti Locali e l'adeguamento, per quanto concerne la Provincia, degli schemi di convenzione inerenti gli incarichi di progettazione e direzione lavori previsti dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. approvati con deliberazioni della Giunta provinciale n. 10793 e n. 10794 di data 29 settembre 1995 e gli schemi di convenzione concernenti l’incarico di coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m., l’incarico di valutazione di impatto ambientale e l’incarico di predisposizione dei rilievi;
- ai fini della determinazione degli onorari concernenti le diverse fasi di progettazione deve farsi riferimento agli elaborati progettuali del quadro comparativo di cui all’allegato (1) ad esclusione della relazione geologica per la quale si fa riferimento al D.M. 18 novembre 1971 e s.m.;
- le modalità di calcolo degli onorari di cui alle tabelle A), B), B1), B2), B3.1), B4), e B6), della tariffa prevista dall’articolo 17, comma 12-ter della L. 109/1994 come aggiunto dalla L. 166/2002 sono quelle definite ed indicate negli esempi di cui all'allegato (2) per le prestazioni effettivamente richieste al professionista esemplificate.
Per tutte quelle prestazioni non previste dal citato decreto e definite invece dalla Legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m. valgono le modalità di calcolo della tariffa professionale. E per tutte quelle prestazioni non previste dal primo periodo del presente punto, né dalla citata Legge 143/49 si applicano le modalità di calcolo concordate tra le parti sottoscrittrici del presente protocollo entro il 30 giugno 2004. I preventivi di parcella allegati alle convenzioni d’incarico devono essere regolarmente assoggettati a cura e spese del professionista al visto di conformità rilasciato dal competente Ordine o Collegio professionale della Provincia di Trento. Il visto di conformità dovrà essere apposto entro 25 giorni, dalla consegna all’Ordine o Collegio professionale, della proposta di parcella da parte del professionista. Decorso detto termine, in assenza di osservazioni da parte del rispettivo Ordine o Collegio, il visto si dà per apposto; - di considerare come progettazione integrale e coordinata quella relativa ad opere caratterizzate da complessità ed articolazioni tali da rendere inevitabile lo svolgimento approfondito delle varie componenti specialistiche, secondo le modalità di cui all’allegato (3);
- nel caso di progettazioni frazionate in modo diverso da quanto previsto dalla normativa e dalla nuova tariffa (tabella B) ciascuna singola aliquota della suddetta tabella dovrà essere frazionata in relazione alle effettive prestazioni svolte;
- per le prestazioni rese dai professionisti alla Provincia e ai suoi enti funzionali, agli Enti locali relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico la riduzione degli onorari minimi di tariffa non può superare il 20 per cento ai sensi dell’articolo 4, comma 12-bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155. Fino ad emanazione del nuovo Decreto Ministeriale previsto dall’art. 17 comma 12 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., le prestazioni geologiche non sono soggette a ribasso;
- qualora in corso di progettazione sia stato espressamente autorizzato nei confronti del professionista il superamento dell’importo originale di progetto, gli onorari di progettazione, compresi quelli inerenti la prestazione geologica, stabiliti con convenzione d’incarico ed eventuali atti aggiuntivi, andranno rideterminati sulla base dell’importo finale di progetto;
qualora in corso di esecuzione dell’opera si superi l’importo di progetto, gli onorari di progettazione stabiliti con convenzione di incarico ed eventuali atti aggiuntivi non potranno essere oggetto di rideterminazione; - di consentire attraverso idonee iniziative normative la valorizzazione delle progettazioni e della direzione lavori;
- di definire le modalità di collaborazione in materia di concorsi di progettazione fra Ordini e Collegi professionali e strutture organizzative della Pubblica Amministrazione al fine di favorire e promuovere l’utilizzo dello strumento concorsuale.
A tal fine la Provincia autonoma di Trento, gli Ordini e Collegi professionali si impegnano a trovare metodi e procedure concordate per lo svolgimento dei concorsi di progettazione attraverso una pluralità di iniziative quali ad esempio:- l’istituzione di apposita struttura della P.A.T. che si occupi di dette procedure;
- l’individuazione di apposite figure professionali da formare (il professionista esperto in organizzazione e gestione dei concorsi);
- la stesura concertata di bandi tipo;
- la valorizzazione, attraverso mostre, dibattiti, cataloghi e pubblicazioni dei risultati concorsuali;
- di adottare per gli incarichi di rilevante complessità e di importo pari o superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, al fine di promuovere e valorizzare le capacità professionali coinvolte e dare adeguato risalto alla qualità dell’opera in tutte le sue componenti, sistemi di aggiudicazione tesi a privilegiare confronti basati su contributi progettuali e concorsi di progettazione; rispetto alle gare di cui alla direttiva comunitaria 18 giugno 1992, n. 92/50;
- di verificare le modalità e i risultati afferenti i gruppi misti di progettazione e promuovere altre forme di collaborazione fra amministrazioni e professionisti al fine di valorizzare le professionalità coinvolte;
- di promuovere – in considerazione della valenza che rivestono le attività di progettazione connesse all’esecuzione delle opere e dei lavori – tutte quelle iniziative tese a valorizzare la qualità delle stesse, pervenendo, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, all’approvazione da parte della Giunta provinciale di atti volti ad individuare precisi criteri e metodologie progettuali, nonché all’adozione di appositi “protocolli tecnici di progettazione” come, ad esempio, quelli adottati dall’I.T.E.A.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Il Presidente - Lorenzo Dellai -
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Assessore ai trasporti, autonomie locali e protezione civile - Silvano Grisenti -
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Il Presidente - Mauro Gilmozzi -
ORDINE DEGLI ARCHITETTI Il Presidente - Roberto Bortolotti -
ORDINE DEGLI INGEGNERI Il Presidente - Andrea Scalet –
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI Il Presidente - Giovanni Martinelli -
ORDINE DEI GEOLOGI Il Presidente - Lorenzo Cadrobbi -
COLLEGIO DEI GEOMETRI Il Presidente - Graziano Tamanini -
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI Il Presidente - Giuliano Sadler –
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI Il Presidente - Franco Scartezzini -
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