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Collaudo degli impianti di riscaldamento

(delibera consiliare n. 944105, assunta il 21 novembre 1994)Gli impianti di riscaldamento con potenzialità al focolare superiore a 100.000 W, sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 29 della legge n. 10/09.01.1991 e della legge n. 46/05.03.1990. Gli onorari relativi a queste prestazioni sono indicati nella tabella seguente:

Potenzialità al focolare (W) Onorario (Euro/100 W)
100.000 0,57
200.000 0,36
300.000 0,28
400.000 0,24
500.000 0,21
1.000.000 0,13
2.000.000 0,09
3.000.000 0,07

Per eventuali collaudi di impianti di potenzialità inferiore a 100.000 W, l'onorario minimo è determinato in €. 516,46.

Agli onorari come sopra indicati verranno aggiunte le spese di cui agli artt. 4 - 6 della Tariffa professionale, eventualmente conglobabili ai sensi dell'art. 13 - II comma.