Direttive del Consiglio Nazionale Ingegneri per la determinazione degli onorari per le prestazioni professionali relative al N.O.P. (Circ. C.N.I. 18 luglio 1985 n. 5) con gli aggiornamenti di cui alle circolari 140/1987 e 162/1987.
Circ. C.N.I. 18 luglio 1985, n. 5:Direttive del C.N.I. per la determinazione degli onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/1984 per il rilascio del N.O.P
La legge 7-12-1984 n. 818 prevede una serie di adempimenti che vedrà impegnati gli ingegneri, unitamente ad altre categorie professionali, per prestazioni relative alle consulenze per la richiesta di rilascio del nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.M. 16 febbraio 1982).
In particolare gli artt. 1 e 4 della legge hanno introdotto una nuova metodologia per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e del suo rinnovo, in fattispecie con la introduzione del certificato di nullaosta provvisorio (NOP).
Il D.M. 8-3-1985, inerente le direttive sulle norme più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, richiama l'introduzione di un modulo prestampato in cui sono specificate le documentazioni tecniche richiamate nell'art. 2 del citato decreto, costituite da relazione, elaborati grafici, documentazione qualificata sul piano tecnico, certificazioni da redigere dai professionisti ingegneri.
Tra questi elaborati si richiama l'attenzione in particolare sulle certificazioni che sono rilasciate, anche sotto forma di perizia giurata, dai professionisti iscritti negli Albi e, su domanda, negli Elenchi di cui al D.M. 25-3-1985.
Premesso che, in linea di massima, tutte le prestazioni vanno comunque computate a discrezione, conformemente all'art. 5 della Tariffa nazionale di cui alla legge 2-3-1949 n. 143 e successive modificazioni, in ossequio alla deliberazione in merito assunta dall'Assemblea dei Presidenti, tenutasi a Roma il 14 giugno 1985, con la quale è stata auspicata l'opportunità che vengano unificate le valutazioni dei compensi a favore di tutti gli iscritti agli Ordini Provinciali, il CNI ha esaminato le varie soluzioni che gli sono pervenute e ritiene di poter proporre, pur nella complessità della materia, le seguenti valutazioni, con la precisazione che le stesse indicano soltanto l'ordine di grandezza della discrezionalità.
1) Contenuto delle dichiarazioni, documentazioni, certificazioni e perizie. Nell'espletamento del proprio incarico il professionista è tenuto a redigere in forma grafica e/o scritta l'esatto e preciso stato di fatto relativamente alle strutture edilizie, destinazione d'uso, impianti rilevanti ai fini della prevenzione incendi con evidenziazione della rispondenza delle situazioni, condizioni ai requisiti e prescrizioni dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dalle norme contenute nel D.M. 8 marzo 1985 in materia di prevenzione incendi.
Le dichiarazioni, relazioni, documentazioni, certificazioni e perizie non devono, né possono essere, un attestato di regolamentarità o di certificazione di prevenzione incendi o di nulla-osta provvisorio spettando tale certificazione soltanto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2) Fasi schematizzate dalla prestazione complessiva.
a) 1 - sopralluoghi preliminari per l'individuazione delle varie attività soggette, secondo il D.M. 16-2-1982;
2 - individuazione delle norme e delle prescrizioni particolari per le singole attività;
3 - eventuali successivi sopralluoghi necessari per il puntuale rilievo delle situazioni esistenti;
b) - compilazione della documentazione richiesta per il rilascio del N.O.P (con esclusione delle perizie giurate richieste dall'art. 4 della legge 818/84).
Alle due fasi principali corrispondono le seguenti aliquote:
a):70%
b):30% 3) Valutazione dei compensi.
Si propone la seguente formula:
C = ( F + ∑i pi )·a
dove:
- C è il compenso risultante;
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in €. 206,58;
- p é il compenso in lire relativo alla singola attività: tale valore è tabellato (vedi allegato A) in funzione di un parametro m definito nel seguito (per valori di m non compresi nella tabella si adotta l'interpolazione lineare; per valori di m superiori a L. 100.000 il compenso p può essere concordato);
- m = h x S;
- h = parametro di rischio - complessità, assunto pari alle "ore massime" indicate per ogni singola attività dalla Circolare M.I. n. 25 del 2-6-1982;
- S = parametro d'estensione, pari (tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 91, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16-2-1982) alla superficie in mq. moltiplicata per il parametro q definito nel seguito. Per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo deposito la superficie viene dimezzata;
- - q = parametro del carico d'incendio, dato dalla seguente tabella:
| carico d'incendio specifico |
q |
| ≤ 30 Kg/mq |
1 |
| 60 Kg/mq |
1,1 |
| 90 Kg/mq |
1,2 |
| 120 Kg/mq |
1,3 |
| 180 Kg/mq |
1,5 |
| ≥ 240 Kg/mq |
1,7 |
Valori particolari di S:
- per le attività 1, 2, 3, 4, 5: S = K/2.000 dove K è il valore in Kca1/h (o in kcal) del gas combustibile in lavorazione oraria (o in deposito)
- per le attività 6 e 97: S = D2 x L/4 dove D è il diametro della tubazione in cm; L è la lunghezza della condotta in km
- per le attività 7 e 18: S = 20 per ogni impianto di distribuzione
- per l'attività 91: S = K/4.000 dove K è la potenzialità termica complessiva in kcal/h
- per l'attività 94: S = (superficie coperta) x 9/10
- per l'attività 95: S = (numero dei piani x 20) + 50
- per i depositi e serbatoi nari interrati: S = (a carico d'incendio)/10.000
- per i depositi e serbatoi interrati: S = (carico d'incendio)/15.000
- a = ISTAT/183,7 é il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ogni anno e pari a quello del gennaio dell'anno stesso diviso per l' indice ISTAT per l'anno 1985 pari a = 183,7.
4) Eventuali correzioni dei compensi calcolati.
Inoltre indicando con N il numero di attività soggette comprese in ogni singolo caso in esame, si indicano le seguenti correzioni in funzione dell'effettivo maggiore (o minore impegno):
- per N = 1: si ammette una maggiorazione fino al 100%
- per N = 2: si ammette una maggiorazione fino al 50%
- per N = 3: si ammettono eventuali congrue maggiorazioni o diminuzioni discrezionali.
5) Oneri non compresi nei compensi calcolati.
Dal compenso calcolato al punto 3 sono espressamente esclusi:
- i rilievi metrici e/o le relative restituzioni grafiche, che verranno computati a vacazione;
- l'eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie da valutare a percentuale in conformità alla vigente tariffa;
- le perizie curate;
- i compensi accessori.
6) Incarichi congiunti.
Quando l'incarico viene affidato a più professionisti l'intero compenso risultato dalla applicazione delle precedenti disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:
| per 2 professionisti |
60% |
| per 3 professionisti |
110% |
| per 4 o più professionisti |
140% |
Il professionista può valutare tutti i compensi accessori in conformità degli artt. 4 e 6 della tariffa professionale.
8) Responsabilità del professionista.
Il professionista (o i professionisti) si rende pienamente responsabile della veridicità delle documentazioni da lui rilevate e redatte con riferimento alle reali situazioni esistenti alla data ed all'atto del suo sopralluogo di accertamento e verifica; non è invece responsabile per dati, situazioni, stati di fatto documentatigli da altri ai quali compete la relativa responsabilità.
Il CNI ha appreso con compiacimento che, presso alcune Federazioni e presso alcuni Ordini, sono stati siglati accordi con le altre Categorie professionali (architetti, geometri, chimici, periti industriali) e con gli Enti Pubblici e le Organizzazioni Industriali ed Artigianali interessate in merito alla quantificazione della valutazione dei compensi a favore degli iscritti a ciascuna Categoria.
(Si omette la tabella che viene riportata, aggiornata, in calce alla circolare n. 162).
Circ. C.N.I. 14 luglio 1987 n. 140: Integrazioni alle direttive del C.N.I. per la determinazione degli onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/1984 per il rilascio del N.O.P
Con circolare n. 5 del 18-7-1985 questo Consiglio indicò le linee guida di valutazione degli onorari per le prestazioni inerenti la legge 818/1984.
Le modificazioni introdotte al D.M. 16-2-1982 che hanno coinvolto alcune delle 97 attività, nonché le svariate precisazioni e chiarimenti a riguardo elaborate in questi due anni dal competente Ministero dell'Interno in forza di circolari, hanno in parte variato e meglio precisato le misure urgenti ed essenziali nonché, di riflesso, anche alcuni contenuti delle prestazioni professionali degli ingegneri.
Con l'occasione, questo Consiglio, richiama ancora l'attenzione sulle specifiche caratteristiche delle prestazioni e delle competenze esplicate dal professionista incaricato, prestazioni finalizzate e volte ad ottenere per il titolare dell'attività il N.O.P. e quindi comprensiva, oltre che di tutte le documentazioni previste all'art. 2 del D.M. 8-3-1985 anche delle eventuali precisazioni e chiarimenti richiesti dal competente Comando Provinciale preposto al rilascio del N.O.P.
Nel riconfermare pertanto nelle sue linee generali la direttiva del luglio 1985, si precisano le seguenti integrazioni e puntualizzazioni con l'obiettivo di meglio ragguardare gli onorari alle reali prestazioni eseguite dal professionista.
Riferimento voce 3) valutazione dei compensi della Circolare n. 5 del 18-7-1985. Per le attività di deposito va precisata la definizione di deposito e di serbatoio al fine della individuazione del parametro "S"·.
Viene definito "deposito" una qualsiasi zona coperta o all'aperto destinata al ricovero di materiali (esempio: deposito di legnami, deposito di carta, deposito di materiale plastico, ecc.). Si definisce "serbatoio", o assimilabile a tale, un contenitore chiuso, completamente riempibile con materiali solidi, liquidi o gassosi (es.: serbatoi per oli minerali, silos per cereali, ambienti chiusi riempibili completamente di segatura, trucioli alla rinfusa, ecc.).
Per i depositi pertanto, il parametro "S" è da intendersi pari alla superficie del deposito espressa in mq dimezzata e moltiplicata per il parametro "q".
Per il serbatoio, il parametro di estensione è uguale a:
- per i serbatoi non interrati S = carico d'incendio/10.000
- per serbatoi interrati S = carico d'incendio/l5.000
dove il carico d'incendio è espresso in Kcal/mq secondo la seguente formula:
Q = (g x H)/A
dove
Q = carico di incendio
g = peso in kg del combustibile presente nel serbatoio
H = potere calorifico superiore in kcal/Kg del combustibile presente nel serbatoio
A = proiezione orizzontale in mq della superficie su cui insiste il serbatoio.
Per le attività 1), 2), 3), 4), 5), del D.M. 16-2-1982, la "S" calcolata secondo il metodo indicato, vale ai soli effetti della valutazione della "S" da inserire nella formula: "h x S".
Per le attività 7), 18), "S" deve intendersi per ogni colonnina di erogazione del combustibile.
Quando esiste solo l'attività 91), il compenso deve essere elevato fino al doppio, così come previsto per N = 1.
Per l'attività 64) si può adottare il medesimo criterio previsto per la attività 91), considerando in kcal/h la potenza complessiva del generatore pari al consumo orario in combustibile.
Per l'attività 94), per "S" si intende la somma delle superfici dei vari piani dell' edificio interessate a civili abitazioni.
Nell'ambito dello stesso compartimento antincendio delle caratteristiche di cui al D.M. 30-11-1983, in presenza di più attività di cui una prevalente, si dovrà fare riferimento esclusivamente a quest'ultima considerandola come unica per la valutazione della "S". Nel caso in cui, nell'ambito dello stesso compartimento antincendio, si abbia la presenza di più attività, nessuna delle quali prevalente per estensione e le stesse siano ben localizzate, si dovrà considerare la superficie relativa alla singola attività per la valutazione della "S" e operando le maggiorazioni previste dalla direttiva guida.
Per il coefficiente di aggiornamento ISTAT va considerato quello vigente al momento dell'incarico.
Rinnovo del C.P.I.
Per quanto riguarda il rinnovo del C.P.I. con la metodologia prevista dall'art. 4 della Legge 818/1984, e secondo le indicazioni contenute nella Circolare del M.I. n. 36 dell'11-12-1985 punto 15 (G.U. n. 296 del 17-12-1985), si individua la seguente direttiva di onorario da valutarsi sempre nell'ambito dell'art. 5 della tariffa (discrezionalità).
Si considera la formula binaria contenuta nella circolare del C.N.I. n. 5/1985 citata dove rimangono invariati i termini C,.F, a.
La formula risulta essere: C = (F + S ri) x a dove:
- r è il compenso in lire relativo al singolo impianto. Tale valore è tabellato in funzione del parametro "t" definito come di seguito
- t = b x S
- b = parametro indicante la tipologia dell'impianto che si assume
- b = 0,2 per sistemi di evacuazione fumi
- b = 0,2 per impianto ad idranti
- b = 0,5 per impianto automatico ad acqua
- b = 0,7 per impianto automatico non ad acqua, centralizzato
- b = 1 per impianto automatico non ad acqua, non centralizzato
- b = 0,7 per impianto di rivelazione.
- S = parametro d'estensione, assunto pari alla superficie in mq effettivamente protetta dall'impianto.
I valori di "t" e di "r" coincidono rispettivamente con quelli di "m" e "p" di cui alla tabella dell'allegato A della circ. n. 5/1985 del C.N.I.
Nel caso la medesima stazione di pompaggio sia comune a impianti di tipo diverso, il compenso "r" andrà determinato per ogni impianto e ridotto per ciascun impianto, di una percentuale del 25%.
Il compenso "C" è da intendersi per la redazione della perizia giurata nel caso di impianto perfettamente funzionante.
Invece nel caso l'impianto, o uno degli impianti, non sia perfettamente funzionante, il professionista dovrà fornire alla Committenza relazione dettagliata circa le carenze o le anomalie riscontrate. Il compenso sarà maggiorato di una aliquota commisurata alla entità delle carenze o anomalie.
L'aliquota di maggiorazione, relativa al compenso "C" nel caso di unico impianto e relativa invece al compenso "r" nel caso di più impianti, anche se uno solo di essi carente, potrà essere fra il 10% ed il 50%.
Il professionista avrà diritto ad avere corrisposto l'importo relativo alla sola maggiorazione per la redazione della relazione dettagliata.
Al fine di una corretta elaborazione del contenuto della perizia giurata si precisa che la stessa dovrà riportare una descrizione dei luoghi protetti dall'impianto, la descrizione e composizione dell'impianto, il tipo e la risultanza delle prove eseguite, con riferimento alle modalità e caratteristiche previste dalle disposizioni legislative o, in mancanza, da altre normative (ad esempio: Concordato Italiano Incendi, CTIMA, NFPA, ecc.).
Si ricorda poi, che la perizia giurata viene rilasciata da ingegnere iscritto negli elenchi di cui al D.M. 25-3-1985 e quindi particolarmente esperto nel settore.
Sono esclusi dal compenso:
- la eventuale progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di adeguamento necessarie, da valutare a percentuale e secondo la tariffa vigente;
- i compensi accessori ed il rimborso spese.
Le presenti note hanno inteso così rappresentare per gli Ordini e per gli Iscritti, ulteriori elementi di indirizzo e di guida per la compilazione degli onorari, sempre valutabili secondo l'art. 5 della tariffa (discrezione), per tutte quelle prestazioni richieste ai professionisti e completate con l'ottenimento del N.O.P. o del rinnovo del C.P.I. da parte del titolare dell'attività. Circ. C.N.I. 9 novembre 1987 n. 162
Circ. C.N.I. 9 novembre 1987, n. 162: Determinazione onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/84. Integrazione Circ. n. 140 del 14 luglio 1987. Attività di cui ai numeri 84, 85 e 86 D.M. 16 febbraio 1982.
Per le attività indicate in oggetto (alberghi e assimilati, scuole e istituti di istruzione, ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto) appare opportuno modificare la tabella in allegato A alla circolare n. 5 del 18-7-1985 al di sopra di un certo valore di "m" (che può essere fissato come pari a 10.000).
Si tratta infatti di edifici per i quali si ha una ripetitività di ambienti (analoga a quella degli edifici di civile abitazione previsti dal n. 94) in senso verticale ed orizzontale.
Prevedendo un coefficiente riduttivo pari allo 0,23 ed estrapolando oltre m = 10.000, la tabella per le attività 84, 85 e 86 potrebbe così essere riveduta secondo quanto indicato in allegato.
ALLEGATO A
(Tabella allegata alla circ. 5/1985, modificata dalla circ. 162/1987)
*( ) Importo della tabella originaria.
Nota 1. Fino a m = 30.000 il coeff. varia per ottenere il raccordo con il coeff. 0,23.
Nota 2. Per l'attività 94 nel paragrafo "valutazione dei compensi" originario era già stato previsto un coeff. riduttivo, attesa la ripetitività di piano.