Con circolare 18 luglio 1985, n. 5, il Consiglio Nazionale Ingegneri indicò le linee guida per le determinazione degli onorari relativi alle prestazioni relative al rilascio del N.O.P. di cui alla Legge 818/84.
Cessato il regime transitorio del “nulla osta provvisorio”, i professionisti, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei VV. F., sono ora chiamati alla progettazione dei provvedimenti antincendio, la quale si sostanzia nella redazione di elaborati grafici e di relazione tecnica ed ha a fine l’ottenimento del C.P.I..
Poiché nella Legge di Tariffa non trova determinazione il compenso per la detta “progettazione antincendi”, l’Ordine ha posto la seguente direttiva tariffaria onde fornire una misura alla discrezionalità, criterio con il quale sono stabiliti gli onorari in assenza di specifica previsione normativa:
l’onorario per il progetto riguardante i provvedimenti antincendi sarà calcolato secondo la formula proposta dal Consiglio Nazionale Ingegneri per la determinazione degli onorari relativi alle prestazioni previste dalla legge 818/84 per il rilascio del N.O.P., alla quale si rimanda per significato dei termini, con applicazione dell’aliquota riduttiva dello 0,70 e cioè:
C =[(F + Si pi) x a] x 0,70