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Tariffa per i lavori pubblici (D.M. 4 aprile 2001)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 2001

Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Omissis

Decreta:

Art. 1.
1. 1. I corrispettivi per le attivitą di progettazione e per le altre attivitą previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.
1. 1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.

2. 2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Art. 3.
1. 1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

2. 2. Nel caso l'entitą dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Art. 4.
1. 1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attivitą di direzione lavori non č dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 5.
1. 1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 č il seguente:

  • progettazione preliminare:
  1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
  2. alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;
  • progettazione definitiva e progettazione esecutiva:
  1. per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme;
  2. sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;
  3. alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale.

Tabelle A - B - B1 - B2 - B3 - B3.1 - B3.2 - B4 - B5 - B6 in formato .doc

 

Esempi di calcolo per la progettazione unica e la progettazione integrale e coordinata sul sito:
http://www.tuttoingegnere.it/web/ITA/CNI/Comunicazi/La-Tariffa/2--La-tari/index.htm