Quota annuale

Con delibera n. 230606 assunta in data 27 marzo 2023, il Consiglio ha così fissato l'entità del contributo alle spese dell'Ordine per il corrente anno 2023 a carico degli iscritti all'Albo.

- € 150,00 per iscritti laureati negli anni 2021 e 2022;
- € 200,00 per iscritti laureati nell'anno 2020 e precedenti;
- € 400,00 per le Società tra professionisti.

- Per gli iscritti che al 31/12/2022 abbiano compiuto i 75 anni di età, non è richiesto alcun importo.

La scadenza del pagamento per il contributo alle spese dell'Ordine 2023 è fissata in un unica rata al 31 maggio 2023.
Il mancato pagamento del contributo annuale entro il termine fissato NON COMPORTA LA CANCELLAZIONE AUTOMATICA DALL'ALBO

L'incasso delle quote 2023, come già deliberato nella seduta del 09/12/2019, sarà affidato a Trentino Riscossioni spa che invierà l'avviso per il pagamento via posta ordinaria.
Coloro che si sono iscritti al portale dei pagamenti di Trentino Riscossioni riceveranno una comunicazione via mail.

Il mancato pagamento del contributo annuale entro il termine fissato darà l'avvio al procedimento di “giudizio disciplinare” giusta previsione dell'art. 2 L. 536/1949 (“Coloro che non adempiono al pagamento sono passibili di sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare”).
La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, degli interessi di mora e della maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e delle spese vive legate alla pratica (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 2014”).
Si darà comunque corso alla procedura di riscossione coattiva del credito. In tal caso, in attuazione del disposto di cui all'art. 4 della L. 07/08/90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale potrà essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione a ruolo.
Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.

In presenza di sospensione la domanda di cancellazione dall'Albo potrà essere presentata solo a seguito della regolarizzazione delle pendenze e alla conseguente revoca del provvedimento disciplinare: nel periodo di sospensione, continueranno ad essere richieste le quote dei relativi anni che andranno a sommarsi con le pregresse.

In caso di trasferimento l'iscritto paga il contributo annuale all'Ordine al cui albo risulta iscritto all'1 gennaio dell'anno in cui avviene il trasferimento.

In caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota, se non scaduta.

Per l'anno o frazione di anno solare di prima iscrizione, non viene richiesto il pagamento del contributo.

Si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in un proprio pronunciamento, il contributo annuale dovuto per l'iscrizione a un albo professionale alla nozione di "imposte e tasse".

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