23.03.2020

EMERGENZA CORONAVIRUS - INDICAZIONI PER L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Gentili colleghe e colleghi,

con la presente vi informiamo che il Presidente del Consiglio, in data 22 marzo 2020, ha firmato un nuovo DPCM che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Per quanto concerne l'attività degli ingegneri il decreto del 22 marzo u.s. non prevede ulteriori restrizioni e non ne dispone la sospensione, ferme restando le limitazioni già contenute nei precedenti decreti e le indicazioni di carattere generale e di cautela relative alle misure igienico sanitarie da rispettare.

Nello specifico, l'art. 1 comma 1 lett. a) afferma che “Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Peraltro, nell'allegato 1 del DPCM, cui rinvia l'art. 1 sopra richiamato sono riportati i codici ATECO delle attività consentite,, tra cui rientrano:

42 – ingegneria civile,

70 – attività di direzioni aziendali e consulenza gestionale

71 – attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

Resta esplicitato l'invito ad agevolare e prediligere forme di lavoro agile (o smart working) ed a ridurre al minimo gli spostamenti casa-lavoro (come previsto al punto 7 dell'art. 1 del DPCM 11 marzo 2020.

Da ultimo evidenziamo che in altre Regioni d'Italia (Lombardia, Piemonte) sono stati assunti provvedimenti più restrittivi ma tali disposizioni hanno validità esclusivamente per quei territori.

Sarà nostra cura notiziarvi tempestivamente su nuove disposizioni nazionali o locali.

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